Sentenza 125/1992 (ECLI:IT:COST:1992:125)
Massima numero 18213
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  16/03/1992;  Decisione del  16/03/1992
Deposito del 25/03/1992; Pubblicazione in G. U. 01/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18207  18210  18211


Titolo
SENT. 125/92 D. MINORI - PROCESSO PENALE A CARICO DI MINORI - ESECUZIONE DELLA PENA - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - AFFIDAMENTO IN PROVA E SEMILIBERTA' - ESTENSIONE AI MINORI, CON IDENTICHE MODALITA', DELLA DISCIPLINA PREVISTA PER GLI ADULTI - INGIUSTIFICATA PARIFICAZIONE NON PERO' SUPERABILE, PER LA DIVERSITA' DELLE SOLUZIONI POSSIBILI, MEDIANTE UNA SENTENZA ADDITTIVA - NECESSARIO, ANCHE SE NON PROCRASTINABILE, INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
In virtu' della disposizione dell'art. 79 della legge 26 luglio 1979, n. 354, dichiarata transitoria, ma rimasta tutt'ora vigente, deriva, per quanto attiene specificamente alle misure alternative alla detenzione, la rigida applicazione ai minori dei limiti di pena inflitta e, rispettivamente, scontata, previsti per l'affidamento in prova e per la semiliberta', conseguendone che il regime di detenzione in carcere del minore e' ingiustificatamente non differenziato rispetto a quello degli adulti, e resta percio' compressa quell'esigenza di specifica individualizzazione e flessibilita' del trattamento che, alla luce dei principi costituzionali posti negli artt. 3, 27, terzo comma, 30 e 31 Cost. e degli obblighi imposti anche da convenzioni internazionali (cfr. art. 14, par. 4, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881), l'evolutivita' della personalita' del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono anche nella fase esecutiva del processo minorile. La evidenziata disarmonia della disciplina contenuta nell'art. 79 cit. rispetto ai principi costituzionali non puo' peraltro essere risolta dalla Corte, necessitando di una non consentita pronuncia additiva che modifichi le condizioni per la concessione ai minori delle misure dell'affidamento in prova e della semiliberta' e spettando, invece, al legislatore di scegliere, tra la pluralita' di soluzioni astrattamente possibili, quella da ritenersi piu' idonea al fine di condurre la disciplina in questione a coerenza costituzionale. Con l'avvertenza, tuttavia, che, ove il legislatore non provvedesse tempestivamente a varare, alla luce dei su indicati criteri, una normativa in materia, la Corte si vedrebbe costretta ad emettere una pronuncia - anche se nell'immediato preclusiva della stessa possibilita' per i minori di usufruire delle misure alternative alla detenzione - interamente caducatoria. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione agli artt. 47, 48 e 30 della stessa legge, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione). - S. n. 204/1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte