Ordinanza 127/1992 (ECLI:IT:COST:1992:127)
Massima numero 18323
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
16/03/1992; Decisione del
16/03/1992
Deposito del 25/03/1992; Pubblicazione in G. U. 01/04/1992
Massime associate alla pronuncia:
18321
Titolo
ORD. 127/92 B. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - RIVALUTAZIONE PENSIONISTICA - DECORRENZA - FISSAZIONE A PARTIRE DA PERIODO SUCCESSIVO AL 31 DICEMBRE 1989 E FINO AL 31 DICEMBRE 1990, IN RAGIONE SOLO DEL SESSANTA PER CENTO DEL DOVUTO - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI RAZIONALITA' - SCELTA SPETTANTE AL LEGISLATORE ESERCITATA NEI LIMITI DELLA NON ARBITRARIETA' E RAGIONEVOLEZZA - RICHIAMO A PRINCIPI AFFERMATI DALLA CORTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 127/92 B. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - RIVALUTAZIONE PENSIONISTICA - DECORRENZA - FISSAZIONE A PARTIRE DA PERIODO SUCCESSIVO AL 31 DICEMBRE 1989 E FINO AL 31 DICEMBRE 1990, IN RAGIONE SOLO DEL SESSANTA PER CENTO DEL DOVUTO - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI RAZIONALITA' - SCELTA SPETTANTE AL LEGISLATORE ESERCITATA NEI LIMITI DELLA NON ARBITRARIETA' E RAGIONEVOLEZZA - RICHIAMO A PRINCIPI AFFERMATI DALLA CORTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Secondo principi gia' affermati dalla Corte, la determinazione della data di miglioramenti pensionistici spetta alla scelta discrezionale del legislatore, ed e' sottratta al sindacato di legittimita' costituzionale qualora, come nella specie, non sia stata effettuata con arbitrio o con irrazionalita', dovendosi quindi prescindere, ai fini del rigetto della questione, dalla eventualita' che vi possa essere stata, nel caso, da parte del giudice 'a quo', una errata individuazione delle norme denunziate. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, quarto comma, e 2, d.l. 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni in l. 27 febbraio 1991, n. 59).
Secondo principi gia' affermati dalla Corte, la determinazione della data di miglioramenti pensionistici spetta alla scelta discrezionale del legislatore, ed e' sottratta al sindacato di legittimita' costituzionale qualora, come nella specie, non sia stata effettuata con arbitrio o con irrazionalita', dovendosi quindi prescindere, ai fini del rigetto della questione, dalla eventualita' che vi possa essere stata, nel caso, da parte del giudice 'a quo', una errata individuazione delle norme denunziate. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, quarto comma, e 2, d.l. 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni in l. 27 febbraio 1991, n. 59).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte