Ordinanza 128/1992 (ECLI:IT:COST:1992:128)
Massima numero 18317
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  16/03/1992;  Decisione del  16/03/1992
Deposito del 25/03/1992; Pubblicazione in G. U. 01/04/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 128/92 TRIBUTI IN GENERE (IMPOSTE E TASSE) - TASSE AUTOMOBILISTICHE - AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER MANCATO PAGAMENTO - TERMINI DI PRESCRIZIONE - ONERE PER IL CONTRIBUENTE DI CONSERVARE LA RICEVUTA PER TRE ANNI - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI UFFICI POSTALI (PERCETTORI MATERIALI DEL TRIBUTO) IL CUI OBBLIGO RELATIVO E' LIMITATO A DUE ANNI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata manifestamente infondata, perche' il nuovo motivo dedotto della disparita' di trattamento tra privato e pubblica amministrazione, non e' idoneo a far modificare la precedente decisione, in quanto la posizione del cittadino non e' assimilabile a quella dell'amministrazione postale attraverso la quale e' effettuato il versamento dei tributi. - O. n. 129/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte