Ordinanza 131/1992 (ECLI:IT:COST:1992:131)
Massima numero 18221
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  16/03/1992;  Decisione del  16/03/1992
Deposito del 25/03/1992; Pubblicazione in G. U. 01/04/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 131/92. MISURE DI PREVENZIONE (NELLA SPECIE: SORVEGLIANZA DI P.S.) - PROCEDIMENTO IN GRADO DI APPELLO PER L'APPLICAZIONE DELLA MISURA - PREVISTA SOSPENSIONE DELLO STESSO PROCEDIMENTO FINO ALLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO PENALE, PER DETERMINATI REATI, A CARICO DEL PROPOSTO - MANCATA PREVISIONE ANCHE DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE APPLICATA IN PRIMO GRADO - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO E FRUSTRAZIONE DELLE FINALITA' GARANTISTICHE DELLA SOSPENSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, per sopravvenuto difetto di rilevanza, in quanto la disposizione impugnata (art. 9, terzo comma, legge 19 marzo 1990, n. 55) e' stata abrogata con d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in l. 12.7.1991, n. 203, norma quest'ultima immediatamente applicabile nel giudizio 'a quo' in considerazione della sua natura processuale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte