Sentenza 132/1992 (ECLI:IT:COST:1992:132)
Massima numero 18284
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  16/03/1992;  Decisione del  16/03/1992
Deposito del 27/03/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18285  18286


Titolo
SENT. 132/92 A. SALUTE (TUTELA DELLA) - TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI - VACCINAZIONE ANTIPOLIOMIELITICA - VACCINAZIONE DEI BAMBINI ENTRO IL PRIMO ANNO DI VITA - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DA PARTE DELL'ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE - PREVISTA IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE DEL BAMBINO NON VACCINATO DALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - ASSERITA INCOERCIBILITA' DELL'OBBLIGO IN FORMA SPECIFICA (CON CONSEGUENE VIOLAZIONE DELLA TUTELA DELLA SALUTE INDIVIDUALE E COLLETTIVA E DEL DIRITTO DEL MINORE ALL'ISTRUZIONE) - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA CORTE - RICONOSCIMENTO AL GIUDICE MINORILE DEL POTERE DI DISPORRE LA VACCINAZIONE IN SOSTITUZIONE DEI GENITORI INADEMPIENTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
La previsione di una (mera) sanzione amministrativa, discrezionalmente determinata dal legislatore a carico dell'esercente la potesta' genitoriale che non adempie all'obbligo di sottoporre il bambino alla vaccinazione antipoliomelitica entro il primo anno di vita, non esclude la possibilita' che il giudice minorile (su ricorso del p.m., dei parenti, o d'ufficio) adotti, ai sensi degli artt. 333 e 336 cod. civ., i provvedimenti idonei per l'attuazione in forma specifica dell'obbligo di vaccinazione anche contro la volonta' dei genitori: in tal modo dovendo ritenersi specificamente tutelata la salute del minore nonche' il suo diritto all'istruzione, altrimenti compromesso dalla preclusione a frequentare la scuola dell'obbligo, prevista - a tutela della salute collettiva - nei confronti del bambino che non sia stato vaccinato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' della L. 4 febbraio 1966 n. 51, sollevata - in riferimento agli artt. 32 e 34 Cost. - assumendo l'incoercibilita' dell'obbligo di vaccinazione del minore in caso di inadempimento dei genitori). - V. anche massima seguente; circa l'obbligo dell'operatore sanitario di segnalare i casi di omissione o rifiuto di vaccinazione, v. S. n. 26/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 34

Altri parametri e norme interposte