Sentenza 132/1992 (ECLI:IT:COST:1992:132)
Massima numero 18286
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  16/03/1992;  Decisione del  16/03/1992
Deposito del 27/03/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18284  18285


Titolo
SENT. 132/92 C. FILIAZIONE - POTESTA' DEI GENITORI NEI CONFRONTI DEL FIGLIO MINORENNE - NATURA E LIMITI - ADOZIONE DA PARTE DEL GIUDICE MINORILE DI PROVVEDIMENTI IDONEI A TUTELARE L'INTERESSE DEL MINORE IN SOSTITUZIONE O CONTRO LA VOLONTA' DEI GENITORI - INCIDENZA SULLA LIBERTA' PERSONALE DEI GENITORI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - INADEMPIMENTO DA PARTE DEI GENITORI DELL'OBBLIGO DI SOTTOPORRE IL BAMBINO ALLA VACCINAZIONE ANTIPOLIOMIELITICA.

Testo
La potesta' dei genitori nei confronti del minore non e' riconosciuta dall'art. 30, commi primo e secondo, Cost., come liberta' personale (cui si riferiscono le garanzie dell'art. 13 Cost.) ma come diritto-dovere che trova nell'interesse del figlio la sua funzione e il suo limite, donde il potere del giudice minorile di adottare, 'ex' artt. 333 e 336 cod. civ.: provvedimenti idonei a tutelare tale interesse in sostituzione od anche contro la volonta' dei genitori, quando - come nel caso di inadempimento all'obbligo di sottoporre il bambino alla vaccinazione antipoliomielitica - il loro comportamento pregiudichi beni fondamentali del minore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 30  co. 1

Costituzione  art. 30  co. 2

Altri parametri e norme interposte