Sentenza 133/1992 (ECLI:IT:COST:1992:133)
Massima numero 18292
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
16/03/1992; Decisione del
16/03/1992
Deposito del 27/03/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Titolo
SENT. 133/92 C. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DETENZIONE DI STUPEFACENTI IN MISURA SUPERIORE ALLA D.M.G. - DISCRIMINE FRA DETENZIONE LECITA O ILLECITA CORRELATO AD UNA MISURA RIGIDAMENTE PREDETERMINATA INVECE CHE AL CONCRETO FABBISOGNO PERSONALE DEL SOGGETTO - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' PER L'AGENTE DI PERCEPIRE L'ANTIGIURIDICITA' DELLA PROPRIA CONDOTTA - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE E DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 133/92 C. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DETENZIONE DI STUPEFACENTI IN MISURA SUPERIORE ALLA D.M.G. - DISCRIMINE FRA DETENZIONE LECITA O ILLECITA CORRELATO AD UNA MISURA RIGIDAMENTE PREDETERMINATA INVECE CHE AL CONCRETO FABBISOGNO PERSONALE DEL SOGGETTO - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' PER L'AGENTE DI PERCEPIRE L'ANTIGIURIDICITA' DELLA PROPRIA CONDOTTA - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE E DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La coscienza della antigiuridicita' della condotta, attenendo al precetto normativo e non gia' al giudizio di disvalore ad esso sotteso che e' espressione della scelta di politica criminale effettuata dal legislatore, si risolve, nella conoscibilita' del precetto penale da parte del soggetto agente, con la precisazione che anche in relazione a reati sforniti di disvalore sociale deve ritenersi che l'agente versi in rimproverabile ignoranza della legge penale quando la mancata previsione della illiceita' derivi dalla violazione degli obblighi di informazione della vigente normativa che siano alla base di ogni civile convivenza; deve percio' escludersi che il discrimine fra detenzione di stupefacenti lecita o illecita, correlato ad una misura normativamente predeterminata invece che al fabbisogno personale del soggetto, sia in contrasto con i principi della personalita' della responsabilita' penale e con quello della funzione rieducativa della pena in conseguenza del fatto che il soggetto agente non sarebbe in condizione di percepire l'antigiuridicita' della propria condotta. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater, l. 22 dicembre 1975, n. 685, come mod. dalla l. 26 giugno 1990, n. 162 e riprodotti negli artt. 73, 75 e 78 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sollevata in riferimento all'art. 27, primo e terzo comma Cost.). - Sull'ignoranza della legge penale v. S. n. 364/1988.
La coscienza della antigiuridicita' della condotta, attenendo al precetto normativo e non gia' al giudizio di disvalore ad esso sotteso che e' espressione della scelta di politica criminale effettuata dal legislatore, si risolve, nella conoscibilita' del precetto penale da parte del soggetto agente, con la precisazione che anche in relazione a reati sforniti di disvalore sociale deve ritenersi che l'agente versi in rimproverabile ignoranza della legge penale quando la mancata previsione della illiceita' derivi dalla violazione degli obblighi di informazione della vigente normativa che siano alla base di ogni civile convivenza; deve percio' escludersi che il discrimine fra detenzione di stupefacenti lecita o illecita, correlato ad una misura normativamente predeterminata invece che al fabbisogno personale del soggetto, sia in contrasto con i principi della personalita' della responsabilita' penale e con quello della funzione rieducativa della pena in conseguenza del fatto che il soggetto agente non sarebbe in condizione di percepire l'antigiuridicita' della propria condotta. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater, l. 22 dicembre 1975, n. 685, come mod. dalla l. 26 giugno 1990, n. 162 e riprodotti negli artt. 73, 75 e 78 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sollevata in riferimento all'art. 27, primo e terzo comma Cost.). - Sull'ignoranza della legge penale v. S. n. 364/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte