Sentenza 133/1992 (ECLI:IT:COST:1992:133)
Massima numero 18322
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  16/03/1992;  Decisione del  16/03/1992
Deposito del 27/03/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18290  18291  18292  18324  18325  18326  18327  18328


Titolo
SENT. 133/92 D. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI IN MISURA SUPERIORE ALLA D.M.G. - DISCRIMINE FRA DETENZIONE LECITA O ILLECITA CORRELATA AD UNA MISURA FISSA RIGIDAMENTE PREDETERMINATA - IMPOSSIBILITA' PER L'AGENTE DI PERCEPIRE L'ANTIGIURIDICITA' DELLA CONDOTTA IN CONSEGUENZA DELLA VARIABILITA' DELLA QUANTITA' DI PRINCIPIO ATTIVO PRESENTE NELLE SINGOLE DOSI "DA STRADA" - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE E CON QUELLO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Come gia' affermato, l'eventuale errore dell'agente nell'apprezzamento della quantita' di principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente detenuta non e' privo di rilevanza perche', al fine dell'integrazione dell'elemento soggettivo del dolo, e' necessario che egli sia consapevole di detenere (per uso personale) una quantita' totale di sostanza stupefacente tale che contenga il relativo principio attivo in misura superiore a quella tabellata nel decreto ministeriale; non puo' farsi discendere, quindi, un constrasto con i principi della funzione rieducativa della pena e della personalita' della responsabilita' penale, dal fatto che il soggetto agente si troverebbe nella impossibilita' di conoscere la quantita' di principio attivo contenuta nella sostanza stupefacente detenuta, data la loro variabilita' nelle singole dosi "da strada". (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater, l. 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dalla l. 26 giugno 1990, n. 162, e riprodotti negli artt. 73, 75 e 78, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sollevata in riferimento all'art. 27, commi primo e terzo, Cost.). - Sulla necessita' della cosapevolezza da parte del'agente di detenere quantita' di stupefacente in misura superiore alla d.m.g. v. S. n. 333/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte