Sentenza 133/1992 (ECLI:IT:COST:1992:133)
Massima numero 18324
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
16/03/1992; Decisione del
16/03/1992
Deposito del 27/03/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Titolo
SENT. 133/92 E. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DETENZIONE DI STUPEFACENTI IN MISURA SUPERIORE ALL D.M.G. - BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - POSSIBILITA' DI CONCEDERLO SOLO AI TOSSICODIPENDENTI CHE SI SOTTOPONGONO AD UN PROGRAMMA TERAPEUTICO - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CONSUMATORI OCCASIONALI DI DROGHE LEGGERE CHE NON POSSONO USUFRUIRE DEL BENEFICIO RISERVATO SOLO AI TOSSICODIPENDENTI E NON AL C.D. TOSSICOFILO NON TOSSICODIPENDENTE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - AUSPICIO AL LEGISLATORE.
SENT. 133/92 E. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DETENZIONE DI STUPEFACENTI IN MISURA SUPERIORE ALL D.M.G. - BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - POSSIBILITA' DI CONCEDERLO SOLO AI TOSSICODIPENDENTI CHE SI SOTTOPONGONO AD UN PROGRAMMA TERAPEUTICO - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CONSUMATORI OCCASIONALI DI DROGHE LEGGERE CHE NON POSSONO USUFRUIRE DEL BENEFICIO RISERVATO SOLO AI TOSSICODIPENDENTI E NON AL C.D. TOSSICOFILO NON TOSSICODIPENDENTE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - AUSPICIO AL LEGISLATORE.
Testo
L'aver riservato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena a quei tossicodipendenti che si sottopongono ad un programma terapeutico, risponde alla finalita' dell'istituto - volta al recupero di tossicodipendenti che abbiano dimostrato di volersi sottrarre al giogo della droga - e non e' censurabile sotto il profilo della disparita' di trattamento, ne' in ragione del tipo di sostanza stupefacente che ha indotto lo stato di tossicodipendenza, dal momento che l'impugnato art. 90, t.u. 9 ottobre 1990, n. 309 non contiene in proposito alcuna limitazione, ne' in ragione del fatto che tale beneficio non sarebbe usufruibile dal consumatore occasionale (che non avrebbe ragione di sottoporsi ad alcun programma terapeutico, non essendo ad esso necessario) poiche' le due categorie di assuntori di stupefacenti messe a raffronto presentano evidenti elementi di diversita', che giustificano la differente disciplina prevista. Pur non confliggendo la disciplina differenziata con il canone costituzionale della uguaglianza di trattamento, nel quadro della globale verifica degli effetti della l. n. 162/1990, e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore la eventuale verificazione dell'opportunita' di introdurre una parallela misura in favore del mero tossicofilo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 82 bis, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come mod. dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e corrispondente all'art. 90 t.u. 9 ottobre 1990, n. 809, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
L'aver riservato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena a quei tossicodipendenti che si sottopongono ad un programma terapeutico, risponde alla finalita' dell'istituto - volta al recupero di tossicodipendenti che abbiano dimostrato di volersi sottrarre al giogo della droga - e non e' censurabile sotto il profilo della disparita' di trattamento, ne' in ragione del tipo di sostanza stupefacente che ha indotto lo stato di tossicodipendenza, dal momento che l'impugnato art. 90, t.u. 9 ottobre 1990, n. 309 non contiene in proposito alcuna limitazione, ne' in ragione del fatto che tale beneficio non sarebbe usufruibile dal consumatore occasionale (che non avrebbe ragione di sottoporsi ad alcun programma terapeutico, non essendo ad esso necessario) poiche' le due categorie di assuntori di stupefacenti messe a raffronto presentano evidenti elementi di diversita', che giustificano la differente disciplina prevista. Pur non confliggendo la disciplina differenziata con il canone costituzionale della uguaglianza di trattamento, nel quadro della globale verifica degli effetti della l. n. 162/1990, e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore la eventuale verificazione dell'opportunita' di introdurre una parallela misura in favore del mero tossicofilo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 82 bis, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come mod. dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e corrispondente all'art. 90 t.u. 9 ottobre 1990, n. 809, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte