Sentenza 134/1992 (ECLI:IT:COST:1992:134)
Massima numero 18159
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
16/03/1992; Decisione del
16/03/1992
Deposito del 27/03/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Massime associate alla pronuncia:
18158
Titolo
SENT. 134/92 B. FERROVIE, TRAMVIE E FILOVIE - FERROVIE DELLO STATO - DIPENDENTI - DESTITUZIONE AUTOMATICA (IN FORZA DI NORMA DELLA LEGGE N. 425 DEL 1958), SENZA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, DEL DIPENDENTE CONDANNATO PER DETERMINATI REATI - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO GENERALE, AFFERMATO IN MATERIA DALLA CORTE COSTITUZIONALE (SENTENZA N. 971 DEL 1988), DELLA GRADUAZIONE DELLA SANZIONE IN RELAZIONE ALLA GRAVITA' E ALLE MODALITA' DEL FATTO - CENSURA FORMULATA SULL'ERRATO PRESUPPOSTO CHE NEL GIUDIZIO A QUO NON FOSSERO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI, PIU' FAVOREVOLI AL DIPENDENTE CONDANNATO, DELLA LEGGE N. 19 DEL 1990 - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 134/92 B. FERROVIE, TRAMVIE E FILOVIE - FERROVIE DELLO STATO - DIPENDENTI - DESTITUZIONE AUTOMATICA (IN FORZA DI NORMA DELLA LEGGE N. 425 DEL 1958), SENZA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, DEL DIPENDENTE CONDANNATO PER DETERMINATI REATI - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO GENERALE, AFFERMATO IN MATERIA DALLA CORTE COSTITUZIONALE (SENTENZA N. 971 DEL 1988), DELLA GRADUAZIONE DELLA SANZIONE IN RELAZIONE ALLA GRAVITA' E ALLE MODALITA' DEL FATTO - CENSURA FORMULATA SULL'ERRATO PRESUPPOSTO CHE NEL GIUDIZIO A QUO NON FOSSERO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI, PIU' FAVOREVOLI AL DIPENDENTE CONDANNATO, DELLA LEGGE N. 19 DEL 1990 - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Al dipendente delle Ferrovie dello Stato destituito, in seguito a condanna penale, con provvedimento efficace da data anteriore al 3 febbraio 1988 (v. massima A) e che, avendo impugnato lo stesso abbia il relativo giudizio ancora in corso, e' applicabile, per una esigenza di pubblico interesse alla concreta definizione delle situazioni pendenti, la legge 7 febbraio 1990, n. 19, la quale ha abrogato la precedente disciplina in materia di destituzione del pubblico dipendente - sorretta dalla 'ratio' dell'automatismo destitutivo - ed ha introdotto un sistema sostanziale e procedimentale nuovo. Ricorrendo tale fattispecie, risulta quindi inammissibile, per difetto di rilevanza, in quanto proposta avverso una disposizione ormai abrogata da detta legge e quindi non piu' applicabile al caso, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 119, lett. a) della legge 26 marzo 1958, n. 425, il quale prevede per i dipendenti dell'Ente Ferrovie, in caso di condanna definitiva per uno dei reati indicati nella stessa norma, la destituzione di diritto senza il previo esperimento del procedimento disciplinare. - S. nn. 415/1991, 971/1988.
Al dipendente delle Ferrovie dello Stato destituito, in seguito a condanna penale, con provvedimento efficace da data anteriore al 3 febbraio 1988 (v. massima A) e che, avendo impugnato lo stesso abbia il relativo giudizio ancora in corso, e' applicabile, per una esigenza di pubblico interesse alla concreta definizione delle situazioni pendenti, la legge 7 febbraio 1990, n. 19, la quale ha abrogato la precedente disciplina in materia di destituzione del pubblico dipendente - sorretta dalla 'ratio' dell'automatismo destitutivo - ed ha introdotto un sistema sostanziale e procedimentale nuovo. Ricorrendo tale fattispecie, risulta quindi inammissibile, per difetto di rilevanza, in quanto proposta avverso una disposizione ormai abrogata da detta legge e quindi non piu' applicabile al caso, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 119, lett. a) della legge 26 marzo 1958, n. 425, il quale prevede per i dipendenti dell'Ente Ferrovie, in caso di condanna definitiva per uno dei reati indicati nella stessa norma, la destituzione di diritto senza il previo esperimento del procedimento disciplinare. - S. nn. 415/1991, 971/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte