Sentenza 135/1992 (ECLI:IT:COST:1992:135)
Massima numero 18242
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
16/03/1992; Decisione del
16/03/1992
Deposito del 27/03/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Titolo
SENT. 135/92 B. SANITA' PUBBLICA - APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE A RISONANZA MAGNETICA - INSTALLAZIONE ED USO - PROPOSTA DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL "GRUPPO A" DA PARTE DI UN PRESIDIO SANITARIO - PARERE DELLA REGIONE (O PROVINCIA AUTONOMA) SULLA COMPATIBILITA' CON LA PROPRIA PROGRAMMAZIONE SANITARIA - PREVISIONE CONTENUTA IN DECRETO MINISTERIALE - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ASSERITA INVASIONE DI COMPETENZE AD ESSA SPETTANTI - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE IN CONTESTAZIONE.
SENT. 135/92 B. SANITA' PUBBLICA - APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE A RISONANZA MAGNETICA - INSTALLAZIONE ED USO - PROPOSTA DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL "GRUPPO A" DA PARTE DI UN PRESIDIO SANITARIO - PARERE DELLA REGIONE (O PROVINCIA AUTONOMA) SULLA COMPATIBILITA' CON LA PROPRIA PROGRAMMAZIONE SANITARIA - PREVISIONE CONTENUTA IN DECRETO MINISTERIALE - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ASSERITA INVASIONE DI COMPETENZE AD ESSA SPETTANTI - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE IN CONTESTAZIONE.
Testo
Il parere della regione (o provincia autonoma) circa la compatibilita', con la propria programmazione sanitaria, delle proposte di installazione di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica appartenenti al "gruppo A", e' espressione (non gia' di competenze proprie ma) di un'attivita' di collaborazione degli enti di autonomia nei confronti dell'esercizio di competenze statali, chiaramente giustificata dall'indubbia incidenza sulla programmazione sanitaria regionale o provinciale da parte della installazione delle anzidette apparecchiature e della relativa autorizzazione ministeriale. (Spettanza allo Stato del potere di adottare con decreto ministeriale le disposizioni contenute nell'art. 5, comma primo, limitatamente alla prima, seconda e terza proposizione, del decreto del Ministro della sanita' 2 agosto 1991). - V. massima precedente.
Il parere della regione (o provincia autonoma) circa la compatibilita', con la propria programmazione sanitaria, delle proposte di installazione di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica appartenenti al "gruppo A", e' espressione (non gia' di competenze proprie ma) di un'attivita' di collaborazione degli enti di autonomia nei confronti dell'esercizio di competenze statali, chiaramente giustificata dall'indubbia incidenza sulla programmazione sanitaria regionale o provinciale da parte della installazione delle anzidette apparecchiature e della relativa autorizzazione ministeriale. (Spettanza allo Stato del potere di adottare con decreto ministeriale le disposizioni contenute nell'art. 5, comma primo, limitatamente alla prima, seconda e terza proposizione, del decreto del Ministro della sanita' 2 agosto 1991). - V. massima precedente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/1978
n. 833
art. 6 lett. c)
legge 23/12/1978
n. 833
art. 6 lett. i)
legge 23/12/1978
n. 833
art. 6 lett. k)