Sentenza 136/1992 (ECLI:IT:COST:1992:136)
Massima numero 18265
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
16/03/1992; Decisione del
16/03/1992
Deposito del 27/03/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Titolo
SENT. 136/92 B. PROCESSO CIVILE - MORTE O PERDITA DI CAPACITA' (NELLA SPECIE PER FALLIMENTO) DI PARTE COSTITUITA - CONDIZIONI PERCHE' IL PROCESSO POSSA CONSIDERARSI INTERROTTO - NECESSITA' DI DICHIARAZIONE, IN UDIENZA, DELL'EVENTO INTERRUTTIVO, DA PARTE DEL PROCURATORE.
SENT. 136/92 B. PROCESSO CIVILE - MORTE O PERDITA DI CAPACITA' (NELLA SPECIE PER FALLIMENTO) DI PARTE COSTITUITA - CONDIZIONI PERCHE' IL PROCESSO POSSA CONSIDERARSI INTERROTTO - NECESSITA' DI DICHIARAZIONE, IN UDIENZA, DELL'EVENTO INTERRUTTIVO, DA PARTE DEL PROCURATORE.
Testo
Diversamente che nei casi di morte o perdita della capacita' della parte non costituita (art. 299 cod. proc. civ.) e di morte od impedimento del procuratore (art. 301 cod. proc. civ.) in cui l'interruzione del processo interviene automaticamente nel momento nel quale si verifica l'evento impeditivo, nelle ipotesi invece di perdita della capacita', anche in conseguenza di fallimento, come in quella di morte della parte costituita (art. 300 cod. proc. civ.) l'interruzione non e' automatica ma interviene soltanto se il procuratore della parte, cui l'evento si riferisce, ne renda nota la causa, con una dichiarazione in udienza, in difetto della quale - per consolidata giurisprudenza - il processo prosegue regolarmente nei confronti della parte (dichiarata fallita o defunta). - Sulla decorrenza del termine per la riassunzione nei casi di interruzione del processo per morte o perdita di capacita' della parte non costituita o per morte o impedimento del procuratore, v., rispettivamente le S. nn. 159/1971 e 139/1967.
Diversamente che nei casi di morte o perdita della capacita' della parte non costituita (art. 299 cod. proc. civ.) e di morte od impedimento del procuratore (art. 301 cod. proc. civ.) in cui l'interruzione del processo interviene automaticamente nel momento nel quale si verifica l'evento impeditivo, nelle ipotesi invece di perdita della capacita', anche in conseguenza di fallimento, come in quella di morte della parte costituita (art. 300 cod. proc. civ.) l'interruzione non e' automatica ma interviene soltanto se il procuratore della parte, cui l'evento si riferisce, ne renda nota la causa, con una dichiarazione in udienza, in difetto della quale - per consolidata giurisprudenza - il processo prosegue regolarmente nei confronti della parte (dichiarata fallita o defunta). - Sulla decorrenza del termine per la riassunzione nei casi di interruzione del processo per morte o perdita di capacita' della parte non costituita o per morte o impedimento del procuratore, v., rispettivamente le S. nn. 159/1971 e 139/1967.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte