Sentenza 136/1992 (ECLI:IT:COST:1992:136)
Massima numero 18266
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
16/03/1992; Decisione del
16/03/1992
Deposito del 27/03/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Titolo
SENT. 136/92 C. PROCESSO CIVILE - INTERRUZIONE PER MORTE O PERDITA DI CAPACITA' DI PARTE COSTITUITA - OBBLIGO DEL DIFENSORE DI DARNE AVVISO AGLI AVENTI CAUSA - SUSSISTENZA DI TALE OBBLIGO DEL DIFENSORE, VERSO IL CURATORE, IN CASO DI INTERRUZIONE DEL PROCESSO IN SEGUITO A DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.
SENT. 136/92 C. PROCESSO CIVILE - INTERRUZIONE PER MORTE O PERDITA DI CAPACITA' DI PARTE COSTITUITA - OBBLIGO DEL DIFENSORE DI DARNE AVVISO AGLI AVENTI CAUSA - SUSSISTENZA DI TALE OBBLIGO DEL DIFENSORE, VERSO IL CURATORE, IN CASO DI INTERRUZIONE DEL PROCESSO IN SEGUITO A DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.
Testo
Per il parallelismo tra la posizione dell'erede che succede al 'de cuius' ex art. 110 cod. proc. civ. e quella del curatore che subentra al fallito "nelle controversie ancora in corso relative a rapporti patrimoniali", ai sensi dell'art. 43 della legge fallimentare, deve ritenersi che l'obbligo del difensore mandatario - che, anche se non esplicitato nell'art. 300 cod. proc. civ., trova il suo referente normativo nel combinato disposto degli artt. 1728 e 1710 cod. civ. - di comunicare tempestivamente l'evento interruttivo del processo agli aventi causa della parte da lui rappresentata - obbligo che nella giurisprudenza della Cassazione e' stato riconosciuto riguardo ai casi di interruzione per morte della parte costituita - sussista anche nell'ipotesi della interruzione per fallimento.
Per il parallelismo tra la posizione dell'erede che succede al 'de cuius' ex art. 110 cod. proc. civ. e quella del curatore che subentra al fallito "nelle controversie ancora in corso relative a rapporti patrimoniali", ai sensi dell'art. 43 della legge fallimentare, deve ritenersi che l'obbligo del difensore mandatario - che, anche se non esplicitato nell'art. 300 cod. proc. civ., trova il suo referente normativo nel combinato disposto degli artt. 1728 e 1710 cod. civ. - di comunicare tempestivamente l'evento interruttivo del processo agli aventi causa della parte da lui rappresentata - obbligo che nella giurisprudenza della Cassazione e' stato riconosciuto riguardo ai casi di interruzione per morte della parte costituita - sussista anche nell'ipotesi della interruzione per fallimento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte