Sentenza 136/1992 (ECLI:IT:COST:1992:136)
Massima numero 18267
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  16/03/1992;  Decisione del  16/03/1992
Deposito del 27/03/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18264  18265  18266  18268


Titolo
SENT. 136/92 D. PROCESSO CIVILE - INTERRUZIONE DEL GIUDIZIO PER FALLIMENTO DI PARTE COSTITUITA - DECORRENZA DEL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE (GIORNI SESSANTA) DAL MOMENTO DELL'INTERRUZIONE ANZICHE' DA QUELLO IN CUI IL CURATORE NE ABBIA AVUTO EFFETTIVA CONOSCENZA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA (IL DIFENSORE DEL FALLITO ESSENDO TENUTO AD INFORMARE DELLA INTERRUZIONE IL CURATORE) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Stante la possibilita' per il curatore del fallimento - in dipendenza dell'obbligo (sul quale v. massima C) di informazione a carico del procuratore del fallito - di avere preventiva e comunque tempestiva conoscenza della pendenza del processo e della sua interruzione, nessuna violazione del diritto di difesa e' di conseguenza prospettabile, in suo danno, sotto il profilo della integrale utilizzabilita' del termine per la riassunzione del giudizio. Ne' vale obiettare che l'effettivita' della difesa potrebbe essere nel concreto vanificata dall'eventuale inadempienza del procuratore del fallito: da un tale inonveniente pratico non potendo infatti derivare un vizio di incostituzionalita' della norma, mentre a prevenirlo e reprimerlo appaiono sufficienti, oltre alle sanzioni comminabili in seguito a giudizio disciplinare da parte degli ordini forensi, l'obbligo del risarcimento del danno. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 305 cod. proc. civ., nella parte in cui anche in caso di fallimento della parte costituita fa decorrere dalla interruzione del processo il termine utile per la sua riassunzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte