Sentenza 140/1992 (ECLI:IT:COST:1992:140)
Massima numero 18372
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  17/03/1992;  Decisione del  17/03/1992
Deposito del 30/03/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18371  18374  18375


Titolo
SENT. 140/92 B. NOTIFICAZIONE - NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA - AVVISO DI RICEVIMENTO COMPROVANTE L'AVVENUTA NOTIFICA DI RICORSO GIURISDIZIONALE - DEPOSITO OLTRE IL TERMINE PERENTORIO PREVISTO PER IL DEPOSITO DEL RICORSO STESSO - POSSIBILITA' - PREVISIONE LIMITATA AI SOLI GIUDIZI CIVILI - INAPPLICABILITA' NEI GIUDIZI AMMINISTRATIVI (IVI COMPRESI QUELLI ELETTORALI) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
L'applicabilita' ai soli giudizi civili, e non anche ai giudizi amministrativi, della disciplina posta dall'art. 5, comma terzo, L. 20 novembre 1982 n. 890 - il quale consente che l'allegazione dell'avviso di ricevimento comprovante l'avvenuta notificazione a mezzo del servizio postale avvenga oltre il termine perentorio previsto per il deposito del ricorso - determina una disparita' di trattamento non sorretta da alcuna ragionevole giustificazione atteso che, a fronte di adempimenti (e sanzioni) del tutto analoghi, quali quelli relativi al deposito del ricorso nel giudizio di Cassazione e nel giudizio amministrativo, sussiste l''eadem ratio' di assicurare l'effettivita' della tutela giurisdizionale, evitando che il ritardo dell'avviso di ricevimento impedisca la tempestivita' del deposito e determini l'improcedibilita' o l'irricevibilita' del ricorso. E' percio' illegittimo costituzionalmente - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 5, comma terzo, L. n. 890 cit., nella parte in cui non prevede la sua applicabilita' ai giudizi dinanzi ai giudici amministrativi, ivi compresi i giudizi elettorali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte