Sentenza 140/1992 (ECLI:IT:COST:1992:140)
Massima numero 18374
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
17/03/1992; Decisione del
17/03/1992
Deposito del 30/03/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Titolo
SENT. 140/92 C. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO - AMBITO DI APPLICAZIONE - RIFERIBILITA' ALL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, MA NON ANCHE ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - MOTIVI.
SENT. 140/92 C. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO - AMBITO DI APPLICAZIONE - RIFERIBILITA' ALL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, MA NON ANCHE ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - MOTIVI.
Testo
Il principio di buon andamento della p.a., enunciato nell'art. 97, comma primo, Cost. mentre va riferito anche all'"organizzazione giudiziaria" in senso stretto, intesa come apprestamento di mezzi personali e strumentali per rendere possibile nel miglior modo l'attuazione della funzione giurisdizionale, non e' invece riferibile all'esercizio stesso di tale funzione, giacche' il processo e' momento e modo di attuazione di valori, la cui tutela e' assicurata da norme costituzionali secondo principi del tutto specifici, volti a regolare da un lato il diritto di azione e il diritto di difesa, garantendone alle parti l'effettivita' (artt. 24 e 113 Cost.), dall'altro, a dettare le regole fondamentali relative al concreto esplicarsi della giurisdizione, assicurando l'indipendenza e l'imparzialita' del giudice (artt. 101 e segg.), la motivazione e il controllo di legalita' delle decisioni (art. 111). - S. nn. 86/1982 e 18/1989.
Il principio di buon andamento della p.a., enunciato nell'art. 97, comma primo, Cost. mentre va riferito anche all'"organizzazione giudiziaria" in senso stretto, intesa come apprestamento di mezzi personali e strumentali per rendere possibile nel miglior modo l'attuazione della funzione giurisdizionale, non e' invece riferibile all'esercizio stesso di tale funzione, giacche' il processo e' momento e modo di attuazione di valori, la cui tutela e' assicurata da norme costituzionali secondo principi del tutto specifici, volti a regolare da un lato il diritto di azione e il diritto di difesa, garantendone alle parti l'effettivita' (artt. 24 e 113 Cost.), dall'altro, a dettare le regole fondamentali relative al concreto esplicarsi della giurisdizione, assicurando l'indipendenza e l'imparzialita' del giudice (artt. 101 e segg.), la motivazione e il controllo di legalita' delle decisioni (art. 111). - S. nn. 86/1982 e 18/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte