Sentenza 140/1992 (ECLI:IT:COST:1992:140)
Massima numero 18375
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  17/03/1992;  Decisione del  17/03/1992
Deposito del 30/03/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18371  18372  18374


Titolo
SENT. 140/92 D. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDIZI ELETTORALI - MEZZI DI PROVA UTILIZZABILI IN ESSI - LIMITAZIONE ALLE SOLE RISULTANZE DOCUMENTALI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - NON VALUTABILITA', IN RIFERIMENTO A TALE PRINCIPIO, DELLA DISCIPLINA PROCESSUALE IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La disciplina processuale delle prove nei giudizi elettorali, riguardando l'esercizio della funzione giurisdizionale (e non gia' l'organizzazione giudiziaria in senso stretto), non puo' essere valutata, in sede di giudizio di legittimita' costituzionale, in relazione al principio di buon andamento della p.a., contenuto nell'art. 97, comma primo, Cost.. (Non fondatezza - in riferimento a tale parametro, della questione di costituzionalita' dell'art. 83, n. 11, comma quinto, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, cosi' come sostituito dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966 n. 1147, in quanto limita alle risultanze documentali i mezzi di prova utilizzabili nei giudizi elettorali). - V. massima precedente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte