Sentenza 180/2021 (ECLI:IT:COST:2021:180)
Massima numero 44153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  23/06/2021;  Decisione del  23/06/2021
Deposito del 30/07/2021; Pubblicazione in G. U. 04/08/2021
Massime associate alla pronuncia:  44150  44151  44152


Titolo
Istruzione - Personale docente - Servizio di insegnamento non di ruolo prestato presso le scuole paritarie - Riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera - Esclusione, in base al diritto vivente - Denunciata disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte d'appello di Roma, sez. lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 che, secondo il diritto vivente, esclude il riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio di insegnamento non di ruolo prestato presso le scuole paritarie, a differenza di quelle statali. Nonostante la comune appartenenza al sistema nazionale di istruzione, le due tipologie di scuole presentano significative differenze nei rispettivi sistemi di selezione e reclutamento del personale docente, tali da impedirne la completa equiparazione. La scelta legislativa censurata non è dunque irragionevole poiché, specie in riferimento all'applicazione degli istituti che regolano la carriera degli insegnanti, l'assimilazione della disciplina del rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie e di quelle statali è solo parziale, spettando al legislatore il compito di modularne le forme e la misura, nel rispetto dei principi di cui all'art. 33 Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 41 del 2011 e n. 42 del 2003; ordinanze n. 89 del 2001, n. 15 del 2001 e n. 753 del 1988).

In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo ha la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente" e di richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali. Ciò, senza che gli si possa addebitare di non aver seguito altra interpretazione, più aderente ai parametri stessi, sussistendo tale onere solo in assenza di un contrario diritto vivente. (Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2021, n. 95 del 2020, n. 32 del 2020, n. 12 del 2020, n. 189 del 2019, n. 141 del 2019, n. 75 del 2019, n. 39 del 2018, n. 259 del 2017, n. 122 del 2017, n. 200 del 2016, n. 11 del 2015, n. 242 del 2014, n. 191 del 2013, n. 258 del 2012, n. 117 del 2012 e n. 91 del 2004).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  16/04/1994  n. 297  art. 485  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte