Sentenza 141/1992 (ECLI:IT:COST:1992:141)
Massima numero 18112
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  17/03/1992;  Decisione del  17/03/1992
Deposito del 30/03/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18116


Titolo
SENT. 141/92 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI GIUDIZIO AMMINISTRATIVO - MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - RIGETTO IMPLICITO DELL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - FATTISPECIE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Non sussiste l'eccepito difetto di motivazione sulla rilevanza della questione di costituzionalita' attinente al merito del giudizio amministrativo, ove dall'ordinanza di rimessione risulti che il giudice 'a quo' - nell'ambito delle valutazioni ad esso riservate - abbia implicitamente rigettato l'eccezione di inammissibilita' del ricorso. (Nella specie, il giudice 'a quo' ha affermato l'idoneita' dell'atto impugnato a determinare la "reviviscenza", ai sensi dell'art. 1-bis del d.l. n. 901 del 1984, di un piano per l'edilizia economica e popolare scaduto, cosi' implicitamente ritenendo attuale la lesione dell'interesse del ricorrente).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte