Sentenza 142/1992 (ECLI:IT:COST:1992:142)
Massima numero 18164
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  17/03/1992;  Decisione del  17/03/1992
Deposito del 30/03/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18166


Titolo
SENT. 142/92 A. PROCESSO PENALE - PROVE DOCUMENTALI - DEFINIZIONE CODICISTICA - POSSIBILITA' DI RICOMPRENDERVI IL VERBALE DI PROTESTO DELL'ASSEGNO BANCARIO

Testo
L'art. 234 cod. proc. pen., nel consentire l'acquisizione nel processo come prove documentali "di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia , la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo" identifica e definisce il documento - cosi' come precisato nella Relazione al progetto preliminare del nuovo codice - "in ragione della sua attitudine a rappresentare". E cio' senza discriminare tra i diversi mezzi di rappresentazione e le differenti realta' "rappresentate" e, in particolare, senza operare distinzioni tra rappresentazione di fatti e rappresentazione di dichiarazioni. In linea di principio, pertanto - contrariamente a quanto asserito dal giudice remittente - puo' costituire prova documentale e, come tale, puo' trovare ingresso nel processo penale, il verbale di protesto dell'assegno bancario, che riproduce, unitamente ad altri dati, la richiesta di pagamento del pubblico ufficiale e la risposta del trattario sulla insussistenza dei fondi necessari a soddisfare tale richiesta.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte