Sentenza 142/1992 (ECLI:IT:COST:1992:142)
Massima numero 18166
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
17/03/1992; Decisione del
17/03/1992
Deposito del 30/03/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Massime associate alla pronuncia:
18164
Titolo
SENT. 142/92 B. PROCESSO PENALE - VERBALE DI PROTESTO DI ASSEGNO BANCARIO - INSERIMENTO NEL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEMPLIFICAZIONE DETTATO DALLA LEGGE-DELEGA - INGIUSTIFICATO OSTACOLO PER IL P.M. ALLA PRODUZIONE DELLA PROVA DI UNO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL REATO - INTRALCIO AL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - ESCLUSIONE - POSSIBILE UTILIZZAZIONE DEL VERBALE DI PROTESTO DELL'ASSEGNO BANCARIO COME PROVA DOCUMENTALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 142/92 B. PROCESSO PENALE - VERBALE DI PROTESTO DI ASSEGNO BANCARIO - INSERIMENTO NEL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEMPLIFICAZIONE DETTATO DALLA LEGGE-DELEGA - INGIUSTIFICATO OSTACOLO PER IL P.M. ALLA PRODUZIONE DELLA PROVA DI UNO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL REATO - INTRALCIO AL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - ESCLUSIONE - POSSIBILE UTILIZZAZIONE DEL VERBALE DI PROTESTO DELL'ASSEGNO BANCARIO COME PROVA DOCUMENTALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
La non inclusione del verbale di protesto dell'assegno bancario tra gli atti che concorrono a formare, ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen., il fascicolo per il dibattimento, non ne preclude in alcun modo la utilizzabilita' nel processo giacche', costituendo "prova documentale" (v. massima A), lo stesso potra' essere assunto come tale, secondo la disciplina prevista dall'art. 190 stesso codice. La normativa in questione, pertanto - ove correttamente coordinata con quella posta dall'art. 234 in tema di prove documentali, e risultando di conseguenza priva di fondamento l'affermazione del pretore remittente secondo cui in tutti i procedimenti penali per assegni a vuoto il giudice potrebbe acquisire la prova della mancanza di fondi solo ascoltando come testimone il dipendente della banca cui l'assegno fu presentato per il pagamento - non incide sui criteri di semplificazione dettati dalla legge di delega, non crea al pubblico ministero particolari ostacoli nel fornire la prova di uno degli elementi essenziali del reato, ne' reca all'attivita' giudiziaria - anche a voler ammettere la possibilita' di far valere in materia il richiamo all'art. 97 Cost. - intralci incompatibili con il principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431 cod. proc. pen., in parte qua, in riferimento agli artt. 76, 24 e 97 Cost.).
La non inclusione del verbale di protesto dell'assegno bancario tra gli atti che concorrono a formare, ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen., il fascicolo per il dibattimento, non ne preclude in alcun modo la utilizzabilita' nel processo giacche', costituendo "prova documentale" (v. massima A), lo stesso potra' essere assunto come tale, secondo la disciplina prevista dall'art. 190 stesso codice. La normativa in questione, pertanto - ove correttamente coordinata con quella posta dall'art. 234 in tema di prove documentali, e risultando di conseguenza priva di fondamento l'affermazione del pretore remittente secondo cui in tutti i procedimenti penali per assegni a vuoto il giudice potrebbe acquisire la prova della mancanza di fondi solo ascoltando come testimone il dipendente della banca cui l'assegno fu presentato per il pagamento - non incide sui criteri di semplificazione dettati dalla legge di delega, non crea al pubblico ministero particolari ostacoli nel fornire la prova di uno degli elementi essenziali del reato, ne' reca all'attivita' giudiziaria - anche a voler ammettere la possibilita' di far valere in materia il richiamo all'art. 97 Cost. - intralci incompatibili con il principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431 cod. proc. pen., in parte qua, in riferimento agli artt. 76, 24 e 97 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte