Sentenza 143/1992 (ECLI:IT:COST:1992:143)
Massima numero 18152
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
17/03/1992; Decisione del
17/03/1992
Deposito del 30/03/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Titolo
SENT. 143/92 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE DIRETTE E IMPOSTE INDIRETTE - DIVERSITA' DI DISCIPLINA - FONDAMENTO - CONSEGUENZE AI FINI DELLA POSSIBILITA' DI EFFETTUARE LA COMPARAZIONE TRASVERSALE DI ISTITUTI E NORMATIVE DI SETTORE, IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE IN LINEA GENERALE DI TALE POSSIBILITA', ANCHE IN RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA DEL CONDONO TRIBUTARIO - SUSSISTENZA, RIGUARDO A QUEST'ULTIMA, DELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE.
SENT. 143/92 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE DIRETTE E IMPOSTE INDIRETTE - DIVERSITA' DI DISCIPLINA - FONDAMENTO - CONSEGUENZE AI FINI DELLA POSSIBILITA' DI EFFETTUARE LA COMPARAZIONE TRASVERSALE DI ISTITUTI E NORMATIVE DI SETTORE, IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE IN LINEA GENERALE DI TALE POSSIBILITA', ANCHE IN RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA DEL CONDONO TRIBUTARIO - SUSSISTENZA, RIGUARDO A QUEST'ULTIMA, DELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE.
Testo
La disciplina variegata e composita dettata in relazione alle imposte dirette e a quelle indirette e' correlata alla diversita' sussistente tra le imposte stesse, sicche' non e', in linea generale, possibile, al fine di riscontrare una disparita' di trattamento, la comparazione trasversale di istituti e normative di settore; ne' tale comparazione puo' operarsi con piu' limitato riferimento alla disciplina del condono tributario che vede il legislatore - nel limite del principio di ragionevolezza - libero di esercitare la sua discrezionalita' adottando soluzioni diverse in relazione alle diverse imposte.
La disciplina variegata e composita dettata in relazione alle imposte dirette e a quelle indirette e' correlata alla diversita' sussistente tra le imposte stesse, sicche' non e', in linea generale, possibile, al fine di riscontrare una disparita' di trattamento, la comparazione trasversale di istituti e normative di settore; ne' tale comparazione puo' operarsi con piu' limitato riferimento alla disciplina del condono tributario che vede il legislatore - nel limite del principio di ragionevolezza - libero di esercitare la sua discrezionalita' adottando soluzioni diverse in relazione alle diverse imposte.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte