Sentenza 143/1992 (ECLI:IT:COST:1992:143)
Massima numero 18157
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
17/03/1992; Decisione del
17/03/1992
Deposito del 30/03/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Titolo
SENT. 143/92 C. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE INDIRETTE - CONDONO TRIBUTARIO - EREDI DEI CONTRIBUENTI DECEDUTI NEL PERIODO 31 LUGLIO 1982-15 MARZO 1983 - TERMINE PER PRESENTARE LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DELLE IMPOSTE (INDIRETTE) DOVUTE DAL LORO DANTE CAUSA - DIFFERIMENTO DAL 15 MARZO AL 15 SETTEMBRE 1983 - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI EREDI DEI CONTRIBUENTI DECEDUTI NEL MEDESIMO PERIODO, PER I QUALI TALE DIFFERIMENTO E' PREVISTO IN RELAZIONE ALLE IMPOSTE DIRETTE DOVUTE DAL LORO DANTE CAUSA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 143/92 C. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE INDIRETTE - CONDONO TRIBUTARIO - EREDI DEI CONTRIBUENTI DECEDUTI NEL PERIODO 31 LUGLIO 1982-15 MARZO 1983 - TERMINE PER PRESENTARE LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DELLE IMPOSTE (INDIRETTE) DOVUTE DAL LORO DANTE CAUSA - DIFFERIMENTO DAL 15 MARZO AL 15 SETTEMBRE 1983 - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI EREDI DEI CONTRIBUENTI DECEDUTI NEL MEDESIMO PERIODO, PER I QUALI TALE DIFFERIMENTO E' PREVISTO IN RELAZIONE ALLE IMPOSTE DIRETTE DOVUTE DAL LORO DANTE CAUSA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Data la diversita' delle imposte considerate in comparazione, quelle dirette da un lato e quelle indirette dall'altro, (v. massima A) non puo' ravvisarsi disparita' di trattamento nella disposizione la quale non prevede che anche gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 31 luglio 1982 al 15 marzo 1983, possano presentare fino al 15 settembre 1983 la dichiarazione integrativa di condono relativa alle imposte indirette dovute dal loro dante causa, atteso che tale beneficio e' stabilito per gli eredi dei contribuenti, deceduti nel medesimo periodo, in ordine alle imposte dirette dovute dal loro dante causa. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 bis del decreto legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito nella legge 12 febbraio 1983, n. 27).
Data la diversita' delle imposte considerate in comparazione, quelle dirette da un lato e quelle indirette dall'altro, (v. massima A) non puo' ravvisarsi disparita' di trattamento nella disposizione la quale non prevede che anche gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 31 luglio 1982 al 15 marzo 1983, possano presentare fino al 15 settembre 1983 la dichiarazione integrativa di condono relativa alle imposte indirette dovute dal loro dante causa, atteso che tale beneficio e' stabilito per gli eredi dei contribuenti, deceduti nel medesimo periodo, in ordine alle imposte dirette dovute dal loro dante causa. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 bis del decreto legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito nella legge 12 febbraio 1983, n. 27).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte