Sentenza 144/1992 (ECLI:IT:COST:1992:144)
Massima numero 18296
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
17/03/1992; Decisione del
17/03/1992
Deposito del 30/03/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Titolo
SENT. 144/92 A. PATROCINIO LEGALE - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - LEGGE 30 LUGLIO 1992, N. 217 - ATTUAZIONE, NEI PROCEDIMENTI PENALI E NEI PROCEDIMENTI CIVILI PER RISARCIMENTO DI DANNI DA REATI, DEL PRECETTO COSTITUZIONALE DELL'ASSICURAZIONE AI "NON ABBIENTI" DEI MEZZI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI AGIRE E DIFENDERSI IN GIUDIZIO - PRINCIPI ISPIRATORI - INNOVAZIONI RISPETTO ALLE PRECEDENTI NORMATIVE - AMBITO DI APPLICAZIONE.
SENT. 144/92 A. PATROCINIO LEGALE - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - LEGGE 30 LUGLIO 1992, N. 217 - ATTUAZIONE, NEI PROCEDIMENTI PENALI E NEI PROCEDIMENTI CIVILI PER RISARCIMENTO DI DANNI DA REATI, DEL PRECETTO COSTITUZIONALE DELL'ASSICURAZIONE AI "NON ABBIENTI" DEI MEZZI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI AGIRE E DIFENDERSI IN GIUDIZIO - PRINCIPI ISPIRATORI - INNOVAZIONI RISPETTO ALLE PRECEDENTI NORMATIVE - AMBITO DI APPLICAZIONE.
Testo
La legge 30 luglio 1990, n. 217, ha dato attuazione nel procedimento penale (ovvero penale militare ed in quello civile relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti dal reato) al precetto costituzionale posto dal terzo comma dell'art. 24, che prescrive che ai "non abbienti" siano assicurati, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Il principio ispiratore di fondo di tale normativa - che, in attesa della generale riforma del patrocinio dei non abbienti avanti ad ogni giurisdizione (art. 1, settimo comma), rappresenta una piu' avanzata regolamentazione rispetto a quella posta dalla normativa di base costituita ancor oggi dal R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282 - consiste nell'essere posto a carico dello Stato l'onere del patrocinio stesso (ed in particolare il compenso spettante al difensore, al consulente tecnico di parte e a quello d'ufficio), ripetendo cosi' la scelta inizialmente gia' adottata in un settore ancor piu' limitato (quello delle controversie individuali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie) con la legge 11 agosto 1973, n. 533 e superando invece il diverso principio dell'obbligo della gratuita' dell'attivita' di chi tale patrocinio presta. Tale beneficio del patrocinio (non piu' gratuito, ma) a spese dello Stato e' quindi assicurato al cittadino (ma anche allo straniero e all'apolide residente nello Stato) "non abbiente" (sia imputato che persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria).
La legge 30 luglio 1990, n. 217, ha dato attuazione nel procedimento penale (ovvero penale militare ed in quello civile relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti dal reato) al precetto costituzionale posto dal terzo comma dell'art. 24, che prescrive che ai "non abbienti" siano assicurati, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Il principio ispiratore di fondo di tale normativa - che, in attesa della generale riforma del patrocinio dei non abbienti avanti ad ogni giurisdizione (art. 1, settimo comma), rappresenta una piu' avanzata regolamentazione rispetto a quella posta dalla normativa di base costituita ancor oggi dal R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282 - consiste nell'essere posto a carico dello Stato l'onere del patrocinio stesso (ed in particolare il compenso spettante al difensore, al consulente tecnico di parte e a quello d'ufficio), ripetendo cosi' la scelta inizialmente gia' adottata in un settore ancor piu' limitato (quello delle controversie individuali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie) con la legge 11 agosto 1973, n. 533 e superando invece il diverso principio dell'obbligo della gratuita' dell'attivita' di chi tale patrocinio presta. Tale beneficio del patrocinio (non piu' gratuito, ma) a spese dello Stato e' quindi assicurato al cittadino (ma anche allo straniero e all'apolide residente nello Stato) "non abbiente" (sia imputato che persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte