Sentenza 144/1992 (ECLI:IT:COST:1992:144)
Massima numero 18299
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  17/03/1992;  Decisione del  17/03/1992
Deposito del 30/03/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18296  18297  18300  18301  18302  18303  18304


Titolo
SENT. 144/92 C. PATROCINIO LEGALE - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN FAVORE DEI "NON ABBIENTI" NEI PROCEDIMENTI PENALI - LEGGE 30 LUGLIO 1990, N. 217 - AMMISSIONE AL BENEFICIO DELL'IMPUTATO PRIVO DI REDDITI IN QUANTO DISOCCUPATO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' NELLA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO CHE VUOLE SVOLTA DA OGNI CITTADINO UN'ATTIVITA' - ESCLUSIONE - PREVALENZA DELLE ESIGENZE DI EFFETTIVA E GENERALE GARANZIA DEL DIRITTO DI AGIRE E DIFENDERSI IN GIUDIZIO SU QUELLA DI DIFFERENZIARE LA POSIZIONE DELL'ADEMPIENTE DA QUELLA DEL NON ADEMPIENTE AL DOVERE DI LAVORARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'ammissione, nei procedimenti penali, al patrocinio a spese dello Stato, prevista, fra l'altro, nell'art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, in favore dell'imputato privo di redditi in quanto disoccupato, non confligge con l'art. 24, ne' quindi, con l'art. 3 Cost.. Soprattutto riguardo al patrocinio in materia penale per la difesa dell'imputato, infatti, la garanzia costituzionale del diritto di azione e di difesa (cfr. massima B) non ha una portata strettamente soggettiva ma sottinde un piu' ampio interesse generale: soltanto se all'imputato non abbiente, ancorche' tale non incolpevolmente, siano assicurati i mezzi per difendersi, trova ordinata esplicazione la potesta' punitiva statuale. Ne' sussiste violazione degli artt. 1, primo comma, e 4, secondo comma, Cost., atteso che i valori costituzionali primari espressi nel primo e nel terzo comma dell'art. 24 Cost. fanno aggio, nel caso, sull'esigenza di differenziare la posizione di chi adempia al dovere di svolgere un'attivita' o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societa' e di chi invece a tale dovere si sottragga. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, legge 30 luglio, n. 1990, n. 217, sollevata in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, e 24 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1  co. 1

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4  co. 2

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte