Sentenza 144/1992 (ECLI:IT:COST:1992:144)
Massima numero 18300
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  17/03/1992;  Decisione del  17/03/1992
Deposito del 30/03/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18296  18297  18299  18301  18302  18303  18304


Titolo
SENT. 144/92 D. PATROCINIO LEGALE - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO - ACCERTAMENTO DELLA "NON ABBIENZA" - NECESSARIA CONSIDERAZIONE, IN FORZA DEL CANONE DI RAGIONEVOLEZZA, DI TUTTI I REDDITI DELL'ISTANTE.

Testo
Ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 217, condizione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' la "non abbienza", rilevabile sulla base della titolarita' di un reddito non superiore ad un determinato limite massimo (lire otto milioni per il 1990, dieci milioni per il 1991, e successivamente l'importo determinato ogni due anni con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze). La scelta discrezionale del legislatore di fissare la soglia quantitativa della "non abbienza" non e' sindacabile nel merito del limite quantitativo adottato e nulla quindi impedirebbe al legislatore di adottare un limite quantitativo maggiormente benevolo per allargare l'area dei potenziali fruitori del patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, per rispettare il canone di ragionevolezza delle scelte legislative le condizioni di spettanza del beneficio devono essere coerenti con il presupposto della "non abbienza" e tali non sarebbero se l'accertamento di tale stato fosse ingiustificatamente limitato ad alcuni redditi con esclusione di altri.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte