Sentenza 144/1992 (ECLI:IT:COST:1992:144)
Massima numero 18302
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  17/03/1992;  Decisione del  17/03/1992
Deposito del 30/03/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18296  18297  18299  18300  18301  18303  18304


Titolo
SENT. 144/92 F. PATROCINIO LEGALE - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN FAVORE DEI "NON ABBIENTI" - CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO - ACCERTAMENTO DELLA "NON ABBIENZA" - PRESUPPOSTO REDDITUALE - LAMENTATA ESCLUSIONE DAI REDDITI DA CONSIDERARE DI QUELLI NON SOGGETTI AD IMPOSIZIONE O PROVENIENTI DA ATTIVITA' ILLECITE - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PER CUI LA REPUBBLICA, FONDATA SUL LAVORO, E' TENUTA A NON TUTELARE INGIUSTI PRIVILEGI - QUESTIONE FORMULATA IN BASE A NON CONDIVISIBILE INTERPRETAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE - NON FONDATEZZA.

Testo
In base agli artt. 3 e 5 (ma ved. anche l'art. 11) della legge 30 luglio 1990, n. 217, nell'accertamento dello stato di "non abbienza" ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevano anche redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perche' non rientranti nella base imponibile, vuoi perche' esenti, vuoi perche' di fatto non hanno subito alcuna imposizione. Quindi rilevano anche redditi da attivita' illecite - che secondo una recente giurisprudenza della Cassazione non sono sottoposti a tassazione - ovvero redditi per i quali l'imposizione fiscale e' stata esclusa. Una diversa interpretazione che - come quella sostenuta dal giudice a quo - nella catalogazione contenuta nelle su indicate disposizioni non rinvenisse tutti i suddetti redditi, confliggerebbe con il canone della ragionevolezza e della coerenza (ved. massima D) ed e' quindi da respingere, dovendo i precetti costituzionali guidare anche l'interpretazione delle leggi. Non sussistono quindi la irragionevolezza e la disparita' di trattamento denunciate, in base a tale errata interpretazione, in riferimento all'art. 3 Cost., e, per le stesse ragioni, neppure l'altra prospettata violazione dell'art. 1 Cost.. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 1 e 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli art. 3 e 4 legge 30 luglio 1990, n. 217, nella parte riguardante il presupposto reddituale del beneficio del patrocinio a spese dello Stato).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte