Sentenza 144/1992 (ECLI:IT:COST:1992:144)
Massima numero 18303
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
17/03/1992; Decisione del
17/03/1992
Deposito del 30/03/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Titolo
SENT. 144/92 G. PATROCINIO LEGALE - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN FAVORE DEI "NON ABBIENTI" - LEGGE N. 217 DEL 1990 - PROCEDURA PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO - NECESSARIA SPEDITEZZA - ACCERTAMENTO DELLA "NON ABBIENZA" DA PARTE DEL GIUDICE COMPETENTE ALLA STREGUA DELL'AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROPRIO REDDITO DA PARTE DELL'ISTANTE - CONTROLLI SUCCESSIVI AL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ANCHE AI FINI DI UNA EVENTUALE REVOCA - INTERVENTO DELL'INTENDENTE DI FINANZA.
SENT. 144/92 G. PATROCINIO LEGALE - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN FAVORE DEI "NON ABBIENTI" - LEGGE N. 217 DEL 1990 - PROCEDURA PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO - NECESSARIA SPEDITEZZA - ACCERTAMENTO DELLA "NON ABBIENZA" DA PARTE DEL GIUDICE COMPETENTE ALLA STREGUA DELL'AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROPRIO REDDITO DA PARTE DELL'ISTANTE - CONTROLLI SUCCESSIVI AL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ANCHE AI FINI DI UNA EVENTUALE REVOCA - INTERVENTO DELL'INTENDENTE DI FINANZA.
Testo
Nella legge 30 luglio 1990, n. 217, la procedura per l'ammissione al beneficio - necessariamente snella perche' la garanzia del patrocinio dei non abbienti, in attuazione del dettato costituzionale, va assicurata in tempi brevi - e' disegnata dal legislatore (art. 6) in modo tale da non lasciare spazio ad alcuna verifica o controllo preventivi da parte del giudice competente, che deve solo valutare che ricorrano le condizioni per l'ammissione al beneficio "alla stregua della autocertificazione", ne' puo' quindi valutarne l'attendibilita', essendo compito dell'intendente di finanza (cui e' inviata copia dell'istanza dell'interessato) verificare, successivamente, l'esattezza dell'ammontare del reddito da lui attestato, e quindi, se a seguito di tali accertamenti risulta un reddito superiore al limite legale, proporre al giudice la revoca (ex tunc) o la modifica (ex nunc) del beneficio, con i previsti effetti recuperatori (art. 11).
Nella legge 30 luglio 1990, n. 217, la procedura per l'ammissione al beneficio - necessariamente snella perche' la garanzia del patrocinio dei non abbienti, in attuazione del dettato costituzionale, va assicurata in tempi brevi - e' disegnata dal legislatore (art. 6) in modo tale da non lasciare spazio ad alcuna verifica o controllo preventivi da parte del giudice competente, che deve solo valutare che ricorrano le condizioni per l'ammissione al beneficio "alla stregua della autocertificazione", ne' puo' quindi valutarne l'attendibilita', essendo compito dell'intendente di finanza (cui e' inviata copia dell'istanza dell'interessato) verificare, successivamente, l'esattezza dell'ammontare del reddito da lui attestato, e quindi, se a seguito di tali accertamenti risulta un reddito superiore al limite legale, proporre al giudice la revoca (ex tunc) o la modifica (ex nunc) del beneficio, con i previsti effetti recuperatori (art. 11).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte