Sentenza 144/1992 (ECLI:IT:COST:1992:144)
Massima numero 18304
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  17/03/1992;  Decisione del  17/03/1992
Deposito del 30/03/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18296  18297  18299  18300  18301  18302  18303


Titolo
SENT. 144/92 H. PATROCINIO LEGALE - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN FAVORE DEI "NON ABBIENTI" - LEGGE N. 217 DEL 1990 - OBBLIGO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO ANTICIPATE DALLO STATO, IN CASO DI SUCCESSIVA CESSAZIONE DELLA "NON ABBIENZA" DEL BENEFICIARIO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - QUESTIONE SOLLEVATA IN GIUDIZIO VERTENTE SU UN'ISTANZA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO - RILEVANZA MERAMENTE EVENTUALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
In giudizio vertente - come nel caso il giudizio "a quo" - sull'istanza di una imputata per l'ammissione al patrocinio gratuito nel procedimento penale a suo carico, e' priva di rilevanza, in quanto meramente eventuale, la valutazione della legittimita', o meno, della mancata previsione, nella legge n. 217 del 1990, di un obbligo di rimborso delle spese di patrocinio anticipate dallo Stato nell'ipotesi in cui sia successivamente cessato lo stato di "non abbienza" della parte che abbia fruito del beneficio. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, in parte qua.)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte