Ordinanza 147/1992 (ECLI:IT:COST:1992:147)
Massima numero 18389
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  17/03/1992;  Decisione del  17/03/1992
Deposito del 30/03/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 147/92. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE - AMMISSIBILITA' PER I CREDITI RELATIVI A FORNITURE DI MERCI E NON PER QUELLI RELATIVI A "MERE PRESTAZIONI" - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - QUESTIONE SOLLEVATA DA GIUDICE ISTRUTTORE NON LEGITTIMATO A PROPORLA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Come gia' piu' volte affermato, il giudice istruttore non e' legittimato a sottoporre alla Corte costituzionale una questione di legittimita' costituzionale dalla cui soluzione dipende la definizione del giudizio promosso innanzi al Tribunale cui e' addetto, circostanza questa ricorrente nel caso dal momento che l'applicazione dell'impugnato art. 643, primo comma, cod. proc. civ. e' di esclusiva competenza del collegio. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 643, primo (recte: secondo) comma, c.p.c. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 10, primo comma, Cost.). - In senso conforme, v. S. nn. 109/1962, 44/1963, 11/1964, 90/1968, 60/1970, 125/1980, 333/1988, 1104/1984 e O. n. 199/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10  co. 1

Altri parametri e norme interposte