Sentenza 148/1992 (ECLI:IT:COST:1992:148)
Massima numero 18259
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
18/03/1992; Decisione del
18/03/1992
Deposito del 01/04/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Titolo
SENT. 148/92 A. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DI MINORE STRANIERO - QUESTIONE CONCERNENTE LA NORMA CHE STABILISCE IL DIVARIO DI ETA' MASSIMO TRA ADOTTANTI E ADOTTATO - PROPOSIZIONE NELLA FASE PROCEDIMENTALE DELLA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI IDONEITA' DEGLI ADOTTANTI - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA - RIGETTO.
SENT. 148/92 A. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DI MINORE STRANIERO - QUESTIONE CONCERNENTE LA NORMA CHE STABILISCE IL DIVARIO DI ETA' MASSIMO TRA ADOTTANTI E ADOTTATO - PROPOSIZIONE NELLA FASE PROCEDIMENTALE DELLA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI IDONEITA' DEGLI ADOTTANTI - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA - RIGETTO.
Testo
Nel procedimento di adozione di minori stranieri, la questione di legittimita' costituzionale della norma, che fissa in non piu' di quaranta anni la differenza massima di eta' tra adottante e adottato, si pone come rilevante solo nella fase concernente la dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di idoneita' degli adottanti: infatti, per quanto attiene al prescritto divario di eta', e' solo in detta fase che e' possibile rapportare ad un determinato minore il divario stesso, la cui verifica nella precedente fase di dichiarazione di idoneita' degli adottanti - data l'assenza del minore medesimo - sarebbe ipotetica ed eventuale. (Rigetto della eccezione di inammissibilita' della questione prospettata, adducendo il difetto di rilevanza per essere stata la stessa sollevata dopo l'avvenuto accertamento della idoneita' dei coniugi alla adozione, anche relativamente al divario di eta' con l'adottando).
Nel procedimento di adozione di minori stranieri, la questione di legittimita' costituzionale della norma, che fissa in non piu' di quaranta anni la differenza massima di eta' tra adottante e adottato, si pone come rilevante solo nella fase concernente la dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di idoneita' degli adottanti: infatti, per quanto attiene al prescritto divario di eta', e' solo in detta fase che e' possibile rapportare ad un determinato minore il divario stesso, la cui verifica nella precedente fase di dichiarazione di idoneita' degli adottanti - data l'assenza del minore medesimo - sarebbe ipotetica ed eventuale. (Rigetto della eccezione di inammissibilita' della questione prospettata, adducendo il difetto di rilevanza per essere stata la stessa sollevata dopo l'avvenuto accertamento della idoneita' dei coniugi alla adozione, anche relativamente al divario di eta' con l'adottando).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte