Sentenza 148/1992 (ECLI:IT:COST:1992:148)
Massima numero 18260
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  18/03/1992;  Decisione del  18/03/1992
Deposito del 01/04/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18259  18261


Titolo
SENT. 148/92 B. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE - DISCIPLINA - FISSAZIONE DI DIVARIO DI ETA' TRA CONIUGI ADOTTANTI E MINORE ADOTTATO - VINCOLATIVITA' NON ASSOLUTA DELLA PREVISIONE - POSSIBILITA' DI DEROGA - LIMITI.

Testo
Poiche' l'adozione, ai sensi degli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, Cost., deve trovare nella tutela dei fondamentali interessi del minore il proprio centro di gravita', essendo sempre poziore l'interesse del minore stesso alla soluzione piu' adeguata allo sviluppo della sua personalita', la previsione del divario di eta' tra adottanti e adottato puo' essere ragionevolmente intaccata in casi strettamente circoscritti ed eccezionali, per consentire la affermazione di interessi, particolarmente attinenti al minore ed alla famiglia, che trovano radicamento e protezione costituzionale e la cui esistenza in concreto sia rimessa al rigoroso accertamento giudiziale. - In tema di adozione, v. S. nn. 11/1981, 197/1986 e, piu' in particolare, S. n. 44/1990, sul non raggiunto divario minimo di eta' tra adottante e adottato, nonche' S. n. 184/1983, in ordine al divario massimo di eta' tra gli stessi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 30

Altri parametri e norme interposte