Sentenza 148/1992 (ECLI:IT:COST:1992:148)
Massima numero 18261
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
18/03/1992; Decisione del
18/03/1992
Deposito del 01/04/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Titolo
SENT. 148/92 C. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE - FRATELLI E SORELLE MINORI IN EGUALE STATO DI ADOTTABILITA' - SUPERAMENTO PER UNO DI ESSI DEL DIVARIO MASSIMO DI ETA' CON I CONIUGI ADOTTANTI - MANCATA POSSIBILITA' DI ADOZIONE DI QUEST'ULTIMO DA PARTE DEGLI STESSI CONIUGI ADOTTANTI - LESIONE DEI PRINCIPI DELLA PROTEZIONE DELLA PERSONALITA' DEL MINORE, DEL PARI TRATTAMENTO DI ESSI NELLA MEDESIMA CONDIZIONE E DELLA SALVAGUARDIA DELL'UNITA' FAMILIARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 148/92 C. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE - FRATELLI E SORELLE MINORI IN EGUALE STATO DI ADOTTABILITA' - SUPERAMENTO PER UNO DI ESSI DEL DIVARIO MASSIMO DI ETA' CON I CONIUGI ADOTTANTI - MANCATA POSSIBILITA' DI ADOZIONE DI QUEST'ULTIMO DA PARTE DEGLI STESSI CONIUGI ADOTTANTI - LESIONE DEI PRINCIPI DELLA PROTEZIONE DELLA PERSONALITA' DEL MINORE, DEL PARI TRATTAMENTO DI ESSI NELLA MEDESIMA CONDIZIONE E DELLA SALVAGUARDIA DELL'UNITA' FAMILIARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
I valori costituzionali di protezione della personalita' dei minori (artt. 2 e 31 Cost.), la esigenza di un loro pari trattamento quando versino nella medesima condizione, come pure quella di salvaguardare la unita' familiare residuale o futura, impongono che per i fratelli e sorelle minori, parte di un nucleo familiare, i quali versino in eguale stato di adottabilita', sia mantenuta la comunanza di vita e di educazione, quando dalla separazione deriverebbe ad essi un danno grave, suscettibile di rigorosa valutazione da parte del giudice. Pertanto, stante che la legge, nel disciplinare l'adozione plurima impedisce - se non per gravi ragioni - l'affidamento di uno solo dei fratelli, tutti in stato di adottabilita' (art. 22, l. n. 184 del 1983), ma non disciplina in modo specifico i profili attinenti al divario di eta' con gli adottanti, quando per uno dei minori tale divario non rientri in quello previsto in via generale (art. 6, secondo comma, stessa l. n. 184 del 1983), il superamento del divario massimo di eta' con gli adottanti non puo' precludere di per se' (v. massima B) l'adozione del fratello o della sorella del minore adottabile o adottato. E' conseguentemente illegittimo l'art. 6, secondo comma, l. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non consente l'adozione di uno o piu' fratelli in stato di adottabilita', quando per uno di essi l'eta' degli adottanti supera di piu' di quarant'anni l'eta' dell'adottando e dalla separazione deriva ai minori un danno grave per il venir meno della comunanza di vita e di educazione.
I valori costituzionali di protezione della personalita' dei minori (artt. 2 e 31 Cost.), la esigenza di un loro pari trattamento quando versino nella medesima condizione, come pure quella di salvaguardare la unita' familiare residuale o futura, impongono che per i fratelli e sorelle minori, parte di un nucleo familiare, i quali versino in eguale stato di adottabilita', sia mantenuta la comunanza di vita e di educazione, quando dalla separazione deriverebbe ad essi un danno grave, suscettibile di rigorosa valutazione da parte del giudice. Pertanto, stante che la legge, nel disciplinare l'adozione plurima impedisce - se non per gravi ragioni - l'affidamento di uno solo dei fratelli, tutti in stato di adottabilita' (art. 22, l. n. 184 del 1983), ma non disciplina in modo specifico i profili attinenti al divario di eta' con gli adottanti, quando per uno dei minori tale divario non rientri in quello previsto in via generale (art. 6, secondo comma, stessa l. n. 184 del 1983), il superamento del divario massimo di eta' con gli adottanti non puo' precludere di per se' (v. massima B) l'adozione del fratello o della sorella del minore adottabile o adottato. E' conseguentemente illegittimo l'art. 6, secondo comma, l. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non consente l'adozione di uno o piu' fratelli in stato di adottabilita', quando per uno di essi l'eta' degli adottanti supera di piu' di quarant'anni l'eta' dell'adottando e dalla separazione deriva ai minori un danno grave per il venir meno della comunanza di vita e di educazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 31
Altri parametri e norme interposte