Sentenza 149/1992 (ECLI:IT:COST:1992:149)
Massima numero 18183
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
18/03/1992; Decisione del
18/03/1992
Deposito del 01/04/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Titolo
SENT. 149/92 C. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - LOCAZIONI NON ABITATIVE GIA' SOGGETTE AL REGIME TRANSITORIO - DANNI PER RITARDATA RICONSEGNA DELL'IMMOBILE - RESPONSABILITA' DEL CONDUTTORE PER IL PERIODO COMPRESO TRA LA SCADENZA DEL CONTRATTO E LA DATA FISSATA GIUDIZIALMENTE PER IL RILASCIO - ESCLUSIONE, PUR IN IPOTESI DI COMPROVATA DISPONIBILITA' DI ALTRO IMMOBILE IDONEO DA PARTE DEL CONDUTTORE - INGIUSTIFICATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN 'PARTE QUA'.
SENT. 149/92 C. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - LOCAZIONI NON ABITATIVE GIA' SOGGETTE AL REGIME TRANSITORIO - DANNI PER RITARDATA RICONSEGNA DELL'IMMOBILE - RESPONSABILITA' DEL CONDUTTORE PER IL PERIODO COMPRESO TRA LA SCADENZA DEL CONTRATTO E LA DATA FISSATA GIUDIZIALMENTE PER IL RILASCIO - ESCLUSIONE, PUR IN IPOTESI DI COMPROVATA DISPONIBILITA' DI ALTRO IMMOBILE IDONEO DA PARTE DEL CONDUTTORE - INGIUSTIFICATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN 'PARTE QUA'.
Testo
L'esonero del conduttore di immobile ad uso non abitativo dall'obbligo di risarcire al locatore il danno derivante dalla protrazione della detenzione nel periodo compreso tra la scadenza del contratto e la data fissata giudizialmente per il rilascio, si giustifica solo nella misura in cui risponde a una funzione di sostegno dell'attivita' economica del conduttore, e dunque sempreche' e fino al momento in cui il conduttore non acquisisca (o possa, con l'ordinaria diligenza, acquisire) la disponibilita' di altro immobile idoneo all'esercizio dell'impresa, venendo in tal caso meno la condizione che giustificava la postergazione del diritto di proprieta' rispetto all'interesse alla prosecuzione dell'impresa. E' percio' illegittimo costituzionalmente - per violazione dell'art. 42, secondo comma, Cost. - l'art. 2, d.l. 25 settembre 1987 n. 593, conv. in L. 25 novembre 1987 n. 478, nella parte in cui esonera il conduttore da responsabilita' per i danni cagionati al locatore dal ritardo della restituzione dell'immobile senza eccettuare il caso di comprovata insussistenza della difficolta' per il conduttore di reperire altro immobile idoneo. - S. n. 22/1989; sulla scadenza del regime transitorio di proroghe legali, v. S. n. 108/1986.
L'esonero del conduttore di immobile ad uso non abitativo dall'obbligo di risarcire al locatore il danno derivante dalla protrazione della detenzione nel periodo compreso tra la scadenza del contratto e la data fissata giudizialmente per il rilascio, si giustifica solo nella misura in cui risponde a una funzione di sostegno dell'attivita' economica del conduttore, e dunque sempreche' e fino al momento in cui il conduttore non acquisisca (o possa, con l'ordinaria diligenza, acquisire) la disponibilita' di altro immobile idoneo all'esercizio dell'impresa, venendo in tal caso meno la condizione che giustificava la postergazione del diritto di proprieta' rispetto all'interesse alla prosecuzione dell'impresa. E' percio' illegittimo costituzionalmente - per violazione dell'art. 42, secondo comma, Cost. - l'art. 2, d.l. 25 settembre 1987 n. 593, conv. in L. 25 novembre 1987 n. 478, nella parte in cui esonera il conduttore da responsabilita' per i danni cagionati al locatore dal ritardo della restituzione dell'immobile senza eccettuare il caso di comprovata insussistenza della difficolta' per il conduttore di reperire altro immobile idoneo. - S. n. 22/1989; sulla scadenza del regime transitorio di proroghe legali, v. S. n. 108/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 2
Altri parametri e norme interposte