Sentenza 150/1992 (ECLI:IT:COST:1992:150)
Massima numero 18257
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
18/03/1992; Decisione del
18/03/1992
Deposito del 01/04/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Massime associate alla pronuncia:
18256
Titolo
SENT. 150/92 B. OPERE PUBBLICHE - SEDI DI SERVIZIO DELL'ARMA DEI CARABINIERI - QUALIFICAZIONE COME OPERE DESTINATE ALLA DIFESA MILITARE - CONSEGUENTE ESENZIONE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA PREVISTA, IN GENERALE, PER LE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STATALE - ASSERITA LESIONE DELLE COMPETENZE GARANTITE ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA, NONCHE' DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO - ESCLUSIONE (ATTESA LA NON ARBITRARIETA' DELLA QUALIFICAZIONE E LA PREVISIONE DI IDONEI LIMITI AD ESSA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 150/92 B. OPERE PUBBLICHE - SEDI DI SERVIZIO DELL'ARMA DEI CARABINIERI - QUALIFICAZIONE COME OPERE DESTINATE ALLA DIFESA MILITARE - CONSEGUENTE ESENZIONE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA PREVISTA, IN GENERALE, PER LE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STATALE - ASSERITA LESIONE DELLE COMPETENZE GARANTITE ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA, NONCHE' DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO - ESCLUSIONE (ATTESA LA NON ARBITRARIETA' DELLA QUALIFICAZIONE E LA PREVISIONE DI IDONEI LIMITI AD ESSA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'equiparazione delle sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri alle opere destinate alla difesa militare - come tali esonerate dall'accertamento di conformita' agli strumenti urbanistici - non e' arbitraria o irragionevole, essendo correlata alla natura militare dell'Arma ed all'espletamento, ad essa demandato, di funzioni preordinate e strumentali alla difesa e all'integrita' territoriale. Non si tratta dunque, di un artificio legislativo inteso arbitrariamente ad estendere lo speciale regime delle opere di difesa militare ad opere di altra natura (in guisa da ledere le competenze regionali e degli enti locali relative al governo del territorio); tanto piu' che, ad evitare tale possibilita', l'equiparazione e' subordinata dalla legge all'esistenza, per ciascuna sede, di connotazioni operative, il cui accertamento resta riservato ai giudici di merito. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 3, l. 6 febbraio 1985, n. 16, in riferimento agli artt. 5, 9, comma secondo, 117, 118 e 128 Cost.). - S. n. 216/1985; v. anche massima precedente.
L'equiparazione delle sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri alle opere destinate alla difesa militare - come tali esonerate dall'accertamento di conformita' agli strumenti urbanistici - non e' arbitraria o irragionevole, essendo correlata alla natura militare dell'Arma ed all'espletamento, ad essa demandato, di funzioni preordinate e strumentali alla difesa e all'integrita' territoriale. Non si tratta dunque, di un artificio legislativo inteso arbitrariamente ad estendere lo speciale regime delle opere di difesa militare ad opere di altra natura (in guisa da ledere le competenze regionali e degli enti locali relative al governo del territorio); tanto piu' che, ad evitare tale possibilita', l'equiparazione e' subordinata dalla legge all'esistenza, per ciascuna sede, di connotazioni operative, il cui accertamento resta riservato ai giudici di merito. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 3, l. 6 febbraio 1985, n. 16, in riferimento agli artt. 5, 9, comma secondo, 117, 118 e 128 Cost.). - S. n. 216/1985; v. anche massima precedente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 9
co. 2
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte