Ordinanza 151/1992 (ECLI:IT:COST:1992:151)
Massima numero 18367
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
18/03/1992; Decisione del
18/03/1992
Deposito del 01/04/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Massime associate alla pronuncia:
18368
Titolo
ORD. 151/92 A. TRIBUNALI MILITARI - COMPOSIZIONE - MEMBRO LAICO - POSSIBILITA' DI DESIGNARLO SOLO FRA GLI UFFICIALI - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER I MILITARI DI TRUPPA ED I SOTTUFFICIALI - ESCLUSIONE - FINALITA' DELLA NORMA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 151/92 A. TRIBUNALI MILITARI - COMPOSIZIONE - MEMBRO LAICO - POSSIBILITA' DI DESIGNARLO SOLO FRA GLI UFFICIALI - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER I MILITARI DI TRUPPA ED I SOTTUFFICIALI - ESCLUSIONE - FINALITA' DELLA NORMA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non costituisce trattamento discriminatorio per i coimputati sottufficiali ne' distinzione di condizioni personali vietata dall'art. 3 della Costituzione, la previsione che riserva la funzione di componente del collegio del Tribunale militare, quale giudice non togato, ai soli ufficiali, in quanto tale norma e' fondata sul fine di assicurare al collegio l'apporto di una persona dotata di un buon livello culturale e di quelle cognizioni piu' ampie e piu' complete che vengono dall'inserimento in compiti di maggiore responsabilita', attesa l'esigenza della presenza nel collegio giudicante di un membro chiamato a dare un qualificato contributo inerente alla peculiarita' della vita e dell'organizzazione militare. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, secondo comma, n. 3, della legge 7 maggio 1981, n. 180, in parte qua.) - Nello stesso senso: S. n. 49/1989.
Non costituisce trattamento discriminatorio per i coimputati sottufficiali ne' distinzione di condizioni personali vietata dall'art. 3 della Costituzione, la previsione che riserva la funzione di componente del collegio del Tribunale militare, quale giudice non togato, ai soli ufficiali, in quanto tale norma e' fondata sul fine di assicurare al collegio l'apporto di una persona dotata di un buon livello culturale e di quelle cognizioni piu' ampie e piu' complete che vengono dall'inserimento in compiti di maggiore responsabilita', attesa l'esigenza della presenza nel collegio giudicante di un membro chiamato a dare un qualificato contributo inerente alla peculiarita' della vita e dell'organizzazione militare. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, secondo comma, n. 3, della legge 7 maggio 1981, n. 180, in parte qua.) - Nello stesso senso: S. n. 49/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte