Ordinanza 151/1992 (ECLI:IT:COST:1992:151)
Massima numero 18368
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  18/03/1992;  Decisione del  18/03/1992
Deposito del 01/04/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18367


Titolo
ORD. 151/92 B. TRIBUNALE MILITARE - COMPOSIZIONE - GRADO DEL GIUDICE NON TOGATO ALMENO PARI A QUELLO DELL'UFFICIALE IMPUTATO - INGIUSTIFICATA DISCRIMINAZIONE PER IL COIMPUTATO MILITARE DI GRADO INFERIORE - ESCLUSIONE - FINALITA' DELLA NORMA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Una volta non ritenuto illegittimo che il militare non ufficiale sia giudicato da un ufficiale (v. massima A), non ha alcuna importanza il grado che questi rivesta, ne' e', pertanto, irragionevole e lesivo del divieto, ex art. 3 Cost., di distinzione di condizioni personali, che, in caso di coimputati ufficiali e sottufficiali, qualora quello sorteggiato per l'udienza per la categoria dei sottufficiali sia di grado inferiore all'ufficiale concorrente nel reato con il sottufficiale, prevalga come giudice non togato l'ufficiale di grado superiore, invece sorteggiato fra i pari grado dell'ufficiale imputato in concorso con il sottufficiale, perche' e' questo l'unico modo per realizzare la finalita' della norma che tende ad evitare che il giudice non togato possa trovarsi in posizione di soggezione gerarchica anche con uno solo degli imputati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. dell'art. 2, secondo comma, n. 3, della legge 7 maggio 1981, n. 180, in parte qua.)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte