Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Disciplina attuativa della sanatoria edilizia (c.d. terzo condono) - Cause ostative - Non sanabilità delle opere abusive realizzate anche prima dell'apposizione del vincolo a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali - Denunciata violazione del principio di giustiziabilità degli atti della PA - Assoluta carenza di motivazione delle censure - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per l'assoluta carenza di motivazione delle censure, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Lazio, sez. seconda-quater, in riferimento agli artt. 103 e 113 Cost. - dell'art. 3, comma 1, lett. b), della legge reg. Lazio n. 12 del 2004, nella parte in cui non consente il condono delle opere abusive realizzate anche prima dell'apposizione di un vincolo imposto sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali. Il rimettente si limita a richiamare il principio di giustiziabilità degli atti della pubblica amministrazione senza offrire altre indicazioni sulle ragioni della lamentata lesione.
Per costante giurisprudenza costituzionale, l'insufficiente motivazione in punto di non manifesta infondatezza determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 114 del 2021, n. 87 del 2021 e n. 39 del 2021).