Ordinanza 153/1992 (ECLI:IT:COST:1992:153)
Massima numero 18415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  18/03/1992;  Decisione del  18/03/1992
Deposito del 01/04/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 153/93. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - ATTI DI RETTIFICA E DI ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - DESTINATARI - COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE, AD ECCEZIONE DEL CAPOFAMIGLIA - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE SULLA BASE DI PRINCIPI GIA' AFFERMATI DALLA CORTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La previsione di notifica degli atti di rettifica e di accertamento dell'imposta di famiglia al solo capofamiglia e non anche a tutti gli altri componenti il nucleo familiare, non compromette ne' comprime, secondo principi ribaditi dalla Corte in tema di obbligazioni tributarie, la tutela del coniuge - soggetto passivo del tributo al pari del rappresentante processuale della famiglia - essendo a questi riconosciuta la possibilita' di impugnare l'avviso di mora e di svolgere, in quella sede, ogni difesa diretta. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 112, 115 e 117, r.d. 14 settembre 1931, n. 1175). - S. n. 348/1987, O. nn. 267/1990, 519/1991, 178/1990, 246/1989, 184/1989, 591/1988, 207/1988, 108/1988, 48/1988, 544/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte