Sentenza 154/1992 (ECLI:IT:COST:1992:154)
Massima numero 18179
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
19/03/1992; Decisione del
19/03/1992
Deposito del 02/04/1992; Pubblicazione in G. U. 08/04/1992
Massime associate alla pronuncia:
18177
Titolo
SENT. 154/92 B. PENSIONI DI GUERRA - PROVVEDIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE IN MATERIA - IMPUGNAZIONE - OBBLIGO AL PREVIO ESPERIMENTO DEL RICORSO GERARCHICO - MANCATA DECISIONE SU DI ESSO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE - RICORSO ALLA CORTE DEI CONTI - PRECLUSIONE PER IL PERIODO DI DUE ANNI, NECESSARIO ALLA FORMAZIONE DEL SILENZIO-RIGETTO - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA P.A. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 154/92 B. PENSIONI DI GUERRA - PROVVEDIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE IN MATERIA - IMPUGNAZIONE - OBBLIGO AL PREVIO ESPERIMENTO DEL RICORSO GERARCHICO - MANCATA DECISIONE SU DI ESSO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE - RICORSO ALLA CORTE DEI CONTI - PRECLUSIONE PER IL PERIODO DI DUE ANNI, NECESSARIO ALLA FORMAZIONE DEL SILENZIO-RIGETTO - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA P.A. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Non e' in se stesso giustificabile che avverso i provvedimenti dell'amministrazione in materia di pensioni di guerra sia ammesso il ricorso alla Corte dei conti solamente contro la decisione sul ricorso gerarchico, con la conseguenza, in caso di mancata decisione su quest'ultimo, di impedire all'interessato di agire in giudizio per il periodo di due anni, necessario alla formazione del silenzio-rigetto sul ricorso stesso (art. 16, legge n. 656 del 1986): tale periodo e' infatti incongruo (v. massima A) nonche' del tutto irrazionale, in relazione alla garanzia di effettivita' del diritto di difesa, che nei procedimenti concernenti la materia in questione, non e' scindibile dal requisito della prontezza. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - con assorbimento dell'ulteriore profilo riferito all'art. 3 Cost. - l'art. 25, primo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, nel testo di cui all'art. 17, primo comma, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, nella parte in cui non prevede l'esperibilita' dell'azione in via giurisdizionale anche in mancanza del preventivo ricorso gerarchico.
Non e' in se stesso giustificabile che avverso i provvedimenti dell'amministrazione in materia di pensioni di guerra sia ammesso il ricorso alla Corte dei conti solamente contro la decisione sul ricorso gerarchico, con la conseguenza, in caso di mancata decisione su quest'ultimo, di impedire all'interessato di agire in giudizio per il periodo di due anni, necessario alla formazione del silenzio-rigetto sul ricorso stesso (art. 16, legge n. 656 del 1986): tale periodo e' infatti incongruo (v. massima A) nonche' del tutto irrazionale, in relazione alla garanzia di effettivita' del diritto di difesa, che nei procedimenti concernenti la materia in questione, non e' scindibile dal requisito della prontezza. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - con assorbimento dell'ulteriore profilo riferito all'art. 3 Cost. - l'art. 25, primo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, nel testo di cui all'art. 17, primo comma, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, nella parte in cui non prevede l'esperibilita' dell'azione in via giurisdizionale anche in mancanza del preventivo ricorso gerarchico.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte