Sentenza 155/1992 (ECLI:IT:COST:1992:155)
Massima numero 18065
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  19/03/1992;  Decisione del  19/03/1992
Deposito del 02/04/1992; Pubblicazione in G. U. 15/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18063  18064  18067


Titolo
SENT. 155/92 C. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - RITO DEL LAVORO - CONTROVERSIE CUI E' APPLICABILE - CONTROVERSIE TRA SOCIO LAVORATORE E COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - OMESSA PREVISIONE - ASSERITA COMPROMISSIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELLE COOPERATIVE - NON PERTINENZA DEL PARAMETRO INVOCATO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
L'inapplicabilita' - affermata dalla prevalente giurisprudenza - del rito del lavoro alle controversie tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro non compromette affatto la funzione sociale di quest'ultima, onde l'art. 45 Cost. non costituisce parametro pertinente per valutare la legittimita' costituzionale dell'inapplicabilita' di cui sopra. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., in riferimento all'art. 45 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 45

Altri parametri e norme interposte