Sentenza 155/1992 (ECLI:IT:COST:1992:155)
Massima numero 18067
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  19/03/1992;  Decisione del  19/03/1992
Deposito del 02/04/1992; Pubblicazione in G. U. 15/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18063  18064  18065


Titolo
SENT. 155/92 D. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - RITO DEL LAVORO - CONTROVERSIE CUI E' APPLICABILE - CONTROVERSIE TRA SOCIO LAVORATORE E COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - OMESSA PREVISIONE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI RAPPORTI ASSOCIATIVI O CD. PARASUBORDINATI (CUI E' INVECE ESTESO IL RITO DEL LAVORO) - RICHIESTA ALLA CORTE DI DECIDERE SULLA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA DENUNCIATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Posto che con l'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., il legislatore - nel ragionevole esercizio della sua discrezionalita' ed in considerazione della diversa posizione economica delle parti - ha esteso il rito speciale del lavoro anche ai rapporti di cd. parasubordinazione (caratterizzati da sola subordinazione economica), il compito di stabilire se a questi ultimi sia assimilabile, ai fini dell'applicazione del medesimo rito, il rapporto tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro, costituisce svolgimento necessario e ulteriore dell'interpretazione dell'art. 409, n. 3, cit., e come tale resta istituzionalmente affidato al giudice della controversia e non puo' essere demandato alla Corte merce' la sollevata questione di legittimita' costituzionale. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e concernente l'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui, tra i rapporti previsti, non comprende quello tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro). - V., con riguardo alla norma censurata, S. n. 33/1976, O. nn. 65/1978 e 99/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte