Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Disciplina attuativa della sanatoria edilizia (c.d. terzo condono) - Cause ostative - Non sanabilità delle opere abusive realizzate anche prima dell'apposizione del vincolo a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali - Denunciata violazione del principio di certezza del diritto sotteso alla clausola generale di ragionevolezza, di parità di trattamento e del buon andamento dell'amministrazione, nonché lesione del diritto di proprietà - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio, sez. seconda-quater, in riferimento agli artt. 3, 42 e 97 Cost. - dell'art. 3, comma 1, lett. b), della legge reg. Lazio n. 12 del 2004, nella parte in cui non consente il condono delle opere abusive realizzate anche prima dell'apposizione di un vincolo imposto sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali. Introducendo un regime più rigoroso di quello disegnato dalla normativa statale, il legislatore regionale del Lazio non ha oltrepassato il limite costituito dal principio di ragionevolezza. Per un verso, infatti, la possibile sopravvenienza di vincoli ostativi alla concessione del condono risulta espressamente prevista dalla disposizione censurata, ciò che ne esclude la lamentata assoluta imprevedibilità. Per altro verso, il regime più restrittivo introdotto dalla legge regionale ha come obiettivo la tutela di valori che presentano precipuo rilievo costituzionale, quali quelli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e archeologici, sicché non è irragionevole che il legislatore regionale, nel bilanciare gli interessi in gioco, abbia scelto di proteggerli maggiormente, restringendo l'ambito applicativo del condono statale, sempre restando nel limite delle sue attribuzioni. (Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2021, n. 70 del 2020, n. 208 del 2019, n. 68 del 2018, n. 73 del 2017, n. 233 del 2015, n. 117 del 2015, n. 225 del 2012, n. 54 del 2009, n. 49 del 2006, n. 196 del 2004, n. 256 del 1996, n. 427 del 1995, n. 416 del 1995 e n. 369 del 1988; ordinanze n. 150 del 2009 e n. 174 del 2002).
L'insistente ricorso ad aggettivi come «eccezionale», «straordinario», «temporaneo» e «contingente», utilizzati per descrivere la normativa sui condoni edilizi, esprime la peculiare ratio di queste misure, da considerare come assolutamente extra ordinem e destinate a operare una tantum in vista di un definitivo superamento di situazioni di abuso. Per queste stesse ragioni, il legislatore regionale non può ampliare i limiti applicativi della sanatoria, né allargare l'area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato. Al legislatore regionale compete l'articolazione e la specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale, e, in questo contesto, gli spetta il compito di farsi garante dei valori paesaggistico-ambientali e archeologici, che rischierebbero di essere ulteriormente compromessi da un ampliamento del regime condonistico. L'intervento regionale può essere diretto solo a introdurre una disciplina più restrittiva di quella statale, nell'esercizio delle competenze in materia di governo del territorio, e quindi anche a proteggere meglio gli anzidetti valori. (Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2021, n. 73 del 2017, n. 233 del 2015, n. 117 del 2015 e n. 290 del 2009).