Ordinanza 160/1992 (ECLI:IT:COST:1992:160)
Massima numero 17977
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  19/03/1992;  Decisione del  19/03/1992
Deposito del 02/04/1992; Pubblicazione in G. U. 15/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  17978  17979


Titolo
ORD. 160/92 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - ORDINE DEL GIUDICE DI REINTEGRARE IL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - FACOLTA' DEL LAVORATORE DI ESIGERE, IN LUOGO DELLA REINTEGRAZIONE, IL PAGAMENTO DI UN'INDENNITA' SOSTITUTIVA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IN RAFFRONTO ALLA DISCIPLINA DELLA CLAUSOLA PENALE - ESCLUSIONE (ATTESA LA NATURA NON RISARCITORIA DELLA SUDDETTA INDENNITA') - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'indennita' che il lavoratore illegittimamente licenziato puo' chiedere in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro ordinata dal giudice, non ha funzione risarcitoria ne' di pena privata, onde, rispetto ad essa, la disciplina della clausola penale non puo' costituire un 'tertium comparationis' ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 18, comma quinto, dello Statuto dei lavoratori, come modificato dall'art. 1, L. 11 maggio 1990 n. 108). - v. anche S. 81/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte