Ordinanza 160/1992 (ECLI:IT:COST:1992:160)
Massima numero 17978
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  19/03/1992;  Decisione del  19/03/1992
Deposito del 02/04/1992; Pubblicazione in G. U. 15/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  17977  17979


Titolo
ORD. 160/92 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - ORDINE DEL GIUDICE DI REINTEGRARE IL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - FACOLTA' DEL LAVORATORE DI ESIGERE, IN LUOGO DELLA REINTEGRAZIONE, IL PAGAMENTO DI UN'INDENNITA' SOSTITUTIVA - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La facolta' del lavoratore illegittimamente licenziato di chiedere un'indennita' sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro - prevista dall'art. 18, comma quinto, L. n. 300 del 1970 (come modificato dall'art. 1, L. n. 108 del 1990) - non viola la liberta' di iniziativa economica privata, in quanto non costituisce 'ex se' un limite del potere organizzativo dell'impresa, bensi' presuppone il limite stabilito dal primo comma (non impugnato) dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, concorrendo a determinare, secondo una valutazione discrezionale del legislatore, le conseguenze dell'accertamento della sua violazione. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 41, comma primo, Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 18, comma quinto, dello Statuto dei lavoratori, come modificato dall'art. 1, L. 11 maggio 1990 n. 108). - v. anche S. 81/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41  co. 1

Altri parametri e norme interposte