Ordinanza 160/1992 (ECLI:IT:COST:1992:160)
Massima numero 17979
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  19/03/1992;  Decisione del  19/03/1992
Deposito del 02/04/1992; Pubblicazione in G. U. 15/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  17977  17978


Titolo
ORD. 160/92 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - ORDINE DEL GIUDICE DI REINTEGRARE IL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - FACOLTA' DEL LAVORATORE DI ESIGERE, IN LUOGO DELLA REINTEGRAZIONE, IL PAGAMENTO DI UN'INDENNITA' SOSTITUTIVA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La norma che consente al lavoratore illegittimamente licenziato di chiedere un'indennita' sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ordinata dal pretore, non puo' in alcun modo essere interpretata come preclusiva del diritto del datore di lavoro di impugnare la sentenza pretorile e di ripetere, in caso di conferma del licenziamento da parte del giudice di appello, sia le somme risarcitorie pagate in base alla sentenza riformata che la stessa indennita' sostitutiva della reintegrazione. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 24 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 18, comma quinto, dello Statuto dei lavoratori, come modificato dall'art. 1, L. 11 maggio 1990 n. 108).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte