Ordinanza 161/1992 (ECLI:IT:COST:1992:161)
Massima numero 18294
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
19/03/1992; Decisione del
19/03/1992
Deposito del 02/04/1992; Pubblicazione in G. U. 15/04/1992
Massime associate alla pronuncia:
18295
Titolo
ORD. 161/92 A. GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - PRINCIPIO COSTITUZIONALE - INTERPRETAZIONE - DIVIETI IMPLICITI - SPECIFICAZIONI.
ORD. 161/92 A. GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - PRINCIPIO COSTITUZIONALE - INTERPRETAZIONE - DIVIETI IMPLICITI - SPECIFICAZIONI.
Testo
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, si ha violazione del principio del giudice naturale, sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione quando il giudice venga designato a posteriori in relazione ad una determinata controversia o direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali ovvero attraverso atti di altri soggetti ai quali la legge attribuisca tale potere al di la' dei limiti imposti dalla riserva di legge. - S. nn. 127/1979, 902/1988 e 446/1990.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, si ha violazione del principio del giudice naturale, sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione quando il giudice venga designato a posteriori in relazione ad una determinata controversia o direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali ovvero attraverso atti di altri soggetti ai quali la legge attribuisca tale potere al di la' dei limiti imposti dalla riserva di legge. - S. nn. 127/1979, 902/1988 e 446/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte