Ordinanza 161/1992 (ECLI:IT:COST:1992:161)
Massima numero 18295
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
19/03/1992; Decisione del
19/03/1992
Deposito del 02/04/1992; Pubblicazione in G. U. 15/04/1992
Massime associate alla pronuncia:
18294
Titolo
ORD. 161/92 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PROMOZIONE DI TALE GIUDIZIO IN ASSENZA DI MISURE COERCITIVE - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL P.M. PERCHE' PROCEDA CON RITO ORDINARIO - DENUNCIATA SOTTRAZIONE DELL'IMPUTATO AL SUO GIUDICE NATURALE - INSUSSISTENZA - ISTANZA SUBORDINATA ALLA CONVALIDA DELL'ARRESTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 161/92 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PROMOZIONE DI TALE GIUDIZIO IN ASSENZA DI MISURE COERCITIVE - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL P.M. PERCHE' PROCEDA CON RITO ORDINARIO - DENUNCIATA SOTTRAZIONE DELL'IMPUTATO AL SUO GIUDICE NATURALE - INSUSSISTENZA - ISTANZA SUBORDINATA ALLA CONVALIDA DELL'ARRESTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In base all'art. 566, sesto comma,, cod. proc. pen. l'instaurazione del rito direttissimo e' condizionata alla presenza di un provvedimento giudiziale, cioe' alla convalida dell'arresto da parte del giudice, il che esclude l'esistenza di una scelta insindacabile del pubblico ministero in ordine al rito ed al giudice del dibattimento e, quindi, la possibilita' di una sottrazione dell'imputato al suo giudice naturale (v. massima A) quale garanzia di imparzialita' dell'organo giudiziario. Pertanto il fatto che nessuna norma preveda che la mancata applicazione di misure coercitive da parte del giudice adito con le forme del procedimento direttissimo comporti la trasformazione del rito con restituzione degli atti al pubblico ministero perche' proceda con il rito ordinario, non comporta violazione dell'art. 25 Cost. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 566, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione).
In base all'art. 566, sesto comma,, cod. proc. pen. l'instaurazione del rito direttissimo e' condizionata alla presenza di un provvedimento giudiziale, cioe' alla convalida dell'arresto da parte del giudice, il che esclude l'esistenza di una scelta insindacabile del pubblico ministero in ordine al rito ed al giudice del dibattimento e, quindi, la possibilita' di una sottrazione dell'imputato al suo giudice naturale (v. massima A) quale garanzia di imparzialita' dell'organo giudiziario. Pertanto il fatto che nessuna norma preveda che la mancata applicazione di misure coercitive da parte del giudice adito con le forme del procedimento direttissimo comporti la trasformazione del rito con restituzione degli atti al pubblico ministero perche' proceda con il rito ordinario, non comporta violazione dell'art. 25 Cost. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 566, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte