Ordinanza 163/1992 (ECLI:IT:COST:1992:163)
Massima numero 18330
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  02/04/1992;  Decisione del  02/04/1992
Deposito del 03/04/1992; Pubblicazione in G. U. 15/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18361


Titolo
ORD. 163/92 A. PROCESSO PENALE - REATI PUNIBILI CON L'ERGASTOLO - INAPPLICABILITA' DEL GIUDIZIO ABBREVIATO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A REATI DI PARI GRAVITA' PER I QUALI INVECE IL RITO ALTERNATIVO E' APPLICABILE - INSUSSISTENZA - RAGIONEVOLEZZA DELLA SCELTA E RAFFRONTO TRA SITUAZIONI NON OMOGENEE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La scelta operata dalla legge delega concernente l'inapplicabilita' del giudizio abbreviato ai reati punibili con la pena dell'ergastolo, non e' in se' irragionevole, ne' l'esclusione di alcune categorie di reati, come attualmente quelli punibili con l'ergastolo, in ragione della maggiore gravita' di essi, determina una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli altri reati, trattandosi di situazioni non omogenee; ne', infine, e' irragionevole che la riduzione di pena, collegata al rito abbreviato, sia esclusa per quei reati per i quali tale riduzione non sia calcolabile. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, dir. 53, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale in relazione all'art. 3 Cost.). - V., in merito alla possibilita' di riduzione di pena, le sent. nn. 277/1990, 176/1991 e 92/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte