Ordinanza 163/1992 (ECLI:IT:COST:1992:163)
Massima numero 18361
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
02/04/1992; Decisione del
02/04/1992
Deposito del 03/04/1992; Pubblicazione in G. U. 15/04/1992
Massime associate alla pronuncia:
18330
Titolo
ORD. 163/92 B. PROCESSO PENALE - REATI PUNIBILI CON L'ERGASTOLO - INAPPLICABILITA' DEL GIUDIZIO ABBREVIATO - ECCESSIVA DISCREZIONALITA' NEL POTERE ATTRIBUITO AL P.M. PER LA CONFIGURAZIONE DEL FATTO-REATO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA ACCUSA E DIFESA - SOTTRAZIONE DELL'IMPUTATO AL SUO GIUDICE NATURALE (GIP) - SCONFINAMENTO DEL P.M. NELL'ATTIVITA' DECISORIA RISERVATA AL GIUDICE - QUESTIONE SOLLEVATA SU ERRONEO PRESUPPOSTO - INSUSSISTENZA DI UN POTERE DI APPREZZAMENTO DEL G.I.P. IN ORDINE ALLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA FATTISPECIE CRIMINOSA - ATTIVITA' DEL P.M. SOTTOPOSTA ALLA VERIFICA DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 163/92 B. PROCESSO PENALE - REATI PUNIBILI CON L'ERGASTOLO - INAPPLICABILITA' DEL GIUDIZIO ABBREVIATO - ECCESSIVA DISCREZIONALITA' NEL POTERE ATTRIBUITO AL P.M. PER LA CONFIGURAZIONE DEL FATTO-REATO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA ACCUSA E DIFESA - SOTTRAZIONE DELL'IMPUTATO AL SUO GIUDICE NATURALE (GIP) - SCONFINAMENTO DEL P.M. NELL'ATTIVITA' DECISORIA RISERVATA AL GIUDICE - QUESTIONE SOLLEVATA SU ERRONEO PRESUPPOSTO - INSUSSISTENZA DI UN POTERE DI APPREZZAMENTO DEL G.I.P. IN ORDINE ALLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA FATTISPECIE CRIMINOSA - ATTIVITA' DEL P.M. SOTTOPOSTA ALLA VERIFICA DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Il ritenere che l'ammissibilita' o meno del rito abbreviato e la conseguente riduzione di pena dipendono dall'applicabilita' in "astratto", e non in "concreto", dalla pena dell'ergastolo - e, quindi, dalla configurazione del reato fornita dal pubblico ministero all'atto della formulazione dell'imputazione, si basa sull'erroneo presupposto che al G.I.P. sia dato, in sede di verifica dell'ammissibilita' di tale rito, un potere di apprezzamento dei fatti materiali dai quali puo' emergere una diversa qualificazione giuridica della fattispecie criminosa, mentre lo stesso puo' solo verificare che ne sussistano i presupposti, vale a dire che non si tratti di reato punibile in astratto con l'ergastolo, che vi sia la richiesta dell'imputato, il consenso del pubblico ministero e la decidibilita' allo stato degli atti. La valutazione definitiva, in ordine all'applicabilita' di detto rito, spetta invece al giudice del dibattimento, il che comporta anche il potere di controllo su tutti i presupposti che condizionano il beneficio della riduzione della pena. Conseguentemente sono da escludersi le violazioni degli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost., in quanto il beneficio della riduzione di pena non dipende dalla valutazione del pubblico ministero, come sostenuto dai giudici remittenti, bensi' dalla successiva verifica del giudice del dibattimento. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, direttiva 53, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, sollevata, in relazione agli artt. 3, 34, 25 primo comma, e 101 della Costituzione.) - V., in materia di valutazione definitiva sull'ammissibilita' del rito abbreviato, le sent. nn. 81/1991 e 23/1992.
Il ritenere che l'ammissibilita' o meno del rito abbreviato e la conseguente riduzione di pena dipendono dall'applicabilita' in "astratto", e non in "concreto", dalla pena dell'ergastolo - e, quindi, dalla configurazione del reato fornita dal pubblico ministero all'atto della formulazione dell'imputazione, si basa sull'erroneo presupposto che al G.I.P. sia dato, in sede di verifica dell'ammissibilita' di tale rito, un potere di apprezzamento dei fatti materiali dai quali puo' emergere una diversa qualificazione giuridica della fattispecie criminosa, mentre lo stesso puo' solo verificare che ne sussistano i presupposti, vale a dire che non si tratti di reato punibile in astratto con l'ergastolo, che vi sia la richiesta dell'imputato, il consenso del pubblico ministero e la decidibilita' allo stato degli atti. La valutazione definitiva, in ordine all'applicabilita' di detto rito, spetta invece al giudice del dibattimento, il che comporta anche il potere di controllo su tutti i presupposti che condizionano il beneficio della riduzione della pena. Conseguentemente sono da escludersi le violazioni degli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost., in quanto il beneficio della riduzione di pena non dipende dalla valutazione del pubblico ministero, come sostenuto dai giudici remittenti, bensi' dalla successiva verifica del giudice del dibattimento. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, direttiva 53, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, sollevata, in relazione agli artt. 3, 34, 25 primo comma, e 101 della Costituzione.) - V., in materia di valutazione definitiva sull'ammissibilita' del rito abbreviato, le sent. nn. 81/1991 e 23/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte